Segnalazione a sofferenza in Centrale rischi: conta l’insolvenza non temporanea (Cass. 10016/2026)
Con l’ordinanza n. 10016, depositata il 17 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato la legittimità della segnalazione a sofferenza di un debitore caratterizzato da ripetuti inadempimenti e da una situazione di difficoltà non meramente transitoria.
Questione esaminata
Un cliente aveva contestato la segnalazione effettuata dalla banca alla Centrale dei rischi, sostenendo che l’istituto avesse confuso i rischi a sofferenza con altre categorie di rischio, omesso una corretta istruttoria e sottovalutato il patrimonio immobiliare e le prospettive economiche del debitore.
Il cliente imputava inoltre le rate insolute al ritardo o al rifiuto della banca di sospendere il mutuo e chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla segnalazione. La Corte d’appello aveva invece accertato ripetuti inadempimenti e una condizione critica non temporanea.
Principio affermato
La segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e della natura non transitoria della sua incapacità di adempiere. Non è sufficiente la mera presenza di un ritardo, ma neppure la disponibilità astratta di beni immobili impedisce la segnalazione quando gli elementi istruttori dimostrino una persistente inadempienza.
La normativa richiamata dal ricorrente non attribuiva al cliente un diritto potestativo alla sospensione del mutuo: gli accordi applicativi prevedevano una facoltà dell’intermediario, incompatibile con l’esistenza di un diritto del debitore a ottenerla automaticamente.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha osservato che la decisione di merito non si fondava sulla sola durata del ritardo né su una circolare contestata dal ricorrente. La Corte d’appello aveva analizzato numerosi documenti, la sequenza degli insoluti e la complessiva capacità del debitore di far fronte alle obbligazioni.
La censura sulla distinzione tra categorie di rischio non coglieva la motivazione effettiva: la segnalazione era stata effettuata proprio per una situazione di sofferenza, valutata come non temporanea. Le contestazioni miravano quindi a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità.
La Cassazione ha inoltre escluso che il possesso di un patrimonio immobiliare dovesse prevalere automaticamente sull’accertamento della persistente insolvenza. La situazione esistente al momento della concessione del mutuo può essere diversa da quella successiva, e il mancato pagamento delle rate non deriva dalla mancata sospensione del finanziamento.
Una volta riconosciuta la legittimità della segnalazione, restava assorbita la domanda risarcitoria. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Rilevanza pratica
Prima di effettuare una segnalazione a sofferenza, la banca deve documentare una valutazione complessiva e non automatica della condizione del cliente. Assumono rilievo la continuità degli insoluti, le concrete prospettive di adempimento e l’evoluzione effettiva della situazione economica.
Il cliente che contesta la segnalazione deve individuare specifici errori giuridici o istruttori: non basta contrapporre una diversa lettura del patrimonio e delle prospettive di ripresa. La richiesta di sospensione del mutuo, quando non costituisce un diritto, non rende di per sé illegittimi gli insoluti successivi né la conseguente segnalazione.
Nota della Redazione
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