Buoni fruttiferi postali: la prescrizione decorre dalla scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. 1 n. 3169 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie già emesse per le quali non si fosse compiuto il termine prescrizionale previsto dalla normativa previgente, decorre dalla data di scadenza del titolo, e non dall’ultimo giorno dell’anno solare antecedente. È, pertanto, errata l’interpretazione che, nel calcolare il dies a quo per i titoli della serie “AA2” disciplinati dal D.M. 29 marzo 2001, importa il criterio di decorrenza proprio della disciplina previgente (fine dell’anno solare), così realizzando un’ibridazione tra la nuova durata e la vecchia regolamentazione della decorrenza.

Il Fatto

I titolari di un Buono Fruttifero Postale della serie “AA2”, emesso nel 2001, dopo aver presentato il titolo per l’incasso nel 2018, si vedevano negare il rimborso dall’ufficio postale per intervenuta prescrizione. I giudici di merito accoglievano la domanda dei risparmiatori, sebbene con motivazioni differenti: il Giudice di Pace per l’omessa indicazione sul titolo della data di scadenza; il Tribunale, in sede di appello, individuando il dies a quo del termine prescrizionale nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione (31/12/2008), con conseguente compimento della prescrizione solo al 31/12/2018, e dunque dopo la richiesta di rimborso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso di Poste Italiane, censura l’interpretazione del giudice d’appello in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale. La disciplina vigente per la serie “AA2” risulta composta dal D.M. Tesoro 19/12/2000, che fissa la prescrizione in dieci anni dalla data di scadenza del titolo, e dal successivo D.M. 29/3/2001, che stabilisce la liquidazione del titolo al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione.

Richiamando il proprio precedente di Sez. I n. 23006 del 2023, la Corte rammenta che la nuova disciplina, applicabile anche alle serie già emesse per cui non si fosse compiuto il termine prescrizionale previgente, ha rimodulato la prescrizione sia nella durata (da cinque a dieci anni) sia nella decorrenza, individuata non più nell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, bensì nella data di scadenza del titolo. Ne consegue che il termine di prescrizione, per i buoni della serie “AA2” emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, deve essere calcolato con riferimento alla specifica data di emissione del titolo, e non all’ultimo giorno dell’anno solare di maturazione del settimo anno.

La soluzione accolta dal Tribunale, che preservava la durata decennale della nuova disciplina importando dalla vecchia la regolamentazione della decorrenza (fine anno solare), realizza una non consentita ibridazione tra i due regimi. In tal senso depone anche il richiamo a Sez. I n. 19772 del 2025. Il secondo motivo di ricorso, relativo all’equiparazione dei buoni ai titoli del debito pubblico, resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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