Contributi comunali oltre soglia de minimis e dolo degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 22 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile nazionale è competente a qualificare una misura come aiuto di Stato e a verificarne la soggezione alla clausola di sospensione, restando riservata alla Commissione la sola valutazione di compatibilità. I contributi erogati da un ente locale a un consorzio turistico non constituiscono compensazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi della sentenza Altmark quando l’affidamento avviene senza procedura selettiva, la misura non è determinata su una previa analisi dei costi e manca ogni sistema di controllo e recupero delle sovracompensazioni. Essi integrano invece un aiuto soggetto all’obbligo di notifica ex art. 108, paragrafo 3, TFUE, la cui violazione determina l’invalidità degli atti di concessione e di erogazione. Il superamento del massimale de minimis preclude l’esenzione anche per la frazione non eccedente. La relativa condotta è fonte di responsabilità amministrativa per danno erariale, ascrivibile a titolo di dolo agli amministratori che hanno deliberato il contributo per favorire il beneficiario in funzione anticoncorrenziale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto davanti alla Sezione giurisdizionale per il Veneto il sindaco, due assessori, il responsabile del servizio economico-finanziario e il segretario comunale di un Comune bellunese. Addebitava loro di aver erogato, tra il 2014 e il 2019, contributi a un consorzio turistico locale in misura eccedente la soglia del regime de minimis, senza notificazione alla Commissione europea. Il danno veniva quantificato in euro 170.000,00, corrispondenti ai contributi del solo esercizio 2017, non essendo più recuperabili, per prescrizione, quelli degli anni precedenti. In via subordinata la Procura prospettava il danno da affidamento del servizio in violazione del codice dei contratti.

I convenuti eccepivano il difetto di giurisdizione in favore del giudice dell’Unione e la prescrizione, deducendo che i contributi costituivano compensazione di obblighi di servizio pubblico secondo i criteri Altmark. Nel merito negavano l’elemento soggettivo e invocavano la riduzione del danno per il concorso di terzi e per i vantaggi conseguiti dall’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di giurisdizione. Richiamando la Comunicazione della Commissione 2021/C 305/01 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, chiarisce che la valutazione sulla natura di aiuto di Stato ex art. 107 TFUE è competenza concorrente dei giudici nazionali, vincolati solo dalla nozione oggettiva di aiuto. Ad essi spetta verificare se la misura ricada in una delle eccezioni all’obbligo di notifica e trarre tutte le conseguenze dalla violazione della clausola di sospensione.

Quanto alla prescrizione, il Collegio aderisce all’orientamento consolidato secondo cui la sospensione disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 ha contenuto generale e investe anche i termini sostanziali, compreso quello ex art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. L’azione è pertanto tempestiva.

Nel merito, la Corte esamina la convenzione con cui il Comune ha affidato al consorzio il servizio di informazione e accoglienza turistica. Rileva che l’affidamento è avvenuto senza alcuna procedura selettiva e che la misura di euro 120.000,00 è stata fissata senza previa analisi dei costi, come mera quota parte di un contributo maggiore storicamente riconosciuto a titolo di sostegno. Le somme sono contabilizzate come contributo in conto esercizio, coprono oltre il 60% dei costi del consorzio e finanziano in prevalenza attività promozionali in favore dei consorziati. Manca ogni sistema di controllo e recupero delle sovracompensazioni. Difettano dunque le condizioni Altmark e il contributo non può essere sottratto alla disciplina degli aiuti di Stato.

Verificata la sussistenza del vantaggio selettivo e della idoneità a falsare la concorrenza, la Corte applica i regolamenti UE n. 360/2012 e n. 1407/2013, computando i contributi per esercizi finanziari del beneficiario. Il massimale risulta superato in entrambi i regimi. Irrilevante è l’inapplicabilità ratione temporis del Registro nazionale aiuti: la violazione dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE è di per sé sufficiente a fondare l’illiceità e il danno.

La responsabilità è ascritta a titolo di dolo ai componenti della Giunta per la delibera sul contributo di euro 120.000,00, con quote del 40% e del 20% ciascuno, e per colpa grave al responsabile finanziario per l’ulteriore contributo di euro 50.000,00. La Sezione accoglie parzialmente la richiesta di riduzione per il solo Rigato, limitando a euro 5.000,00 la posta a suo carico, e respinge la domanda ex art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994 per difetto di prova sull’utilitas.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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