Ottemperanza al giudicato e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione (TAR Sicilia n. 2510 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’irrevocabilità del titolo e la rituale notificazione in forma esecutiva, ordina alla pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, applicando il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza è vincolato al contenuto del provvedimento ottemperando e non può ampliarne la portata: ove la sentenza riconosca il solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, è inibito ogni cumulo tra i due accessori. La nomina del Commissario ad acta non è dovuta quando l’amministrazione abbia manifestato la volontà di adempiere; resta la facoltà di reiterare l’istanza in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa una condanna solidale del Ministero dell’Interno e della Prefettura al pagamento di € 20.705,33 a titolo di incentivi ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 per le funzioni di DEC e RUP svolte dal 2017 al 2019, oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione e alla refusione delle spese.

Non avendo ricevuto quanto dovuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo la condanna degli enti al pagamento. Le amministrazioni si sono costituite eccependo che nel conteggio del ricorrente sarebbero stati indebitamente sommati interessi e rivalutazione, laddove il titolo prevedeva il solo maggior importo tra i due. Quanto alle spese, la Prefettura ha dedotto di aver chiesto le coordinate bancarie al difensore senza ottenere riscontro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione: la sentenza è divenuta irrevocabile ed è stata notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva. Risulta documentalmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003.

Accertata la sussistenza dei presupposti, il TAR ordina alle amministrazioni intimate, in solido tra loro, di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il giudice dell’ottemperanza non riformula il contenuto del giudicato: esso è vincolato al decisum e si limita a garantirne l’attuazione.

Su questo punto il Collegio accoglie l’eccezione delle resistenti. Poiché la sentenza ottemperanda prevedeva il solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, gli accessori devono essere corrisposti nella misura più favorevole al ricorrente, senza alcun cumulo tra loro. La pretesa di sommare i due componenti esorbita dal titolo e non può trovare ingresso in sede di ottemperanza.

Quanto alla nomina del Commissario ad acta, il Collegio non la dispone allo stato. La Prefettura ha dato atto di voler adempiere all’obbligazione pecuniaria e di aver richiesto le coordinate bancarie al difensore, senza ottenere riscontro. Il commissariamento resta pertanto subordinato alla presentazione di un’ulteriore istanza, da proporsi in caso di perdurante inerzia nel termine assegnato.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono in parte compensate, in considerazione della condotta dell’amministrazione, che ha dimostrato di essersi attivata per il pagamento; per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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