Pubblica amministrazione

Il Comune non risponde, ti nega i documenti o non paga dopo la sentenza? Cosa fare con la pubblica amministrazione

Cittadino che aspetta da mesi una risposta, chi ha presentato un esposto rimasto senza esito, chi si vede negare i documenti che servono per una causa o la cartella clinica di un familiare morto, chi ha subito una revoca o un ritardo che gli è costato denaro, proprietario con lo sfratto mai eseguito, chi ha vinto contro un ente che non paga: qui trovi le domande più frequenti e le risposte delle decisioni commentate sul sito.

Obbligo di rispondereAnche alle istanze infondate, con un provvedimento espresso
120 giorniDalla notifica del titolo, prima di chiedere l’ottemperanza per un pagamento
Paghi solo se vinciNessun anticipo. Compenso solo con un risultato economico
Indice

Parti dalla tua situazione

Sette blocchi di domande e un piano d’azione. Per il silenzio su sanatorie, condoni e titoli edilizi vedi la guida sugli abusi edilizi; per l’accesso agli atti dei concorsi la guida sui concorsi pubblici; per il terreno occupato e non restituito la guida su esproprio e occupazione.

1 · Silenzio

Ho fatto una domanda e nessuno mi risponde: cosa posso fare

Obbligo di concludere il procedimento, esposti, istanze di autotutela e cosa succede se l’ente provvede durante il ricorso.

Obbligo di rispostaAnche su istanze infondateCon provvedimento espresso, anche in forma semplificata
Venti giorniPotere sostitutivoDa attivare dopo la scadenza, se vuoi l’indennizzo da ritardo
120 giorniRisarcimentoDalla conoscenza del provvedimento lesivo, a pena di decadenza
AutotutelaNessun obbligoLe istanze di annullamento d’ufficio sono mere sollecitazioni
Ho fatto una domanda al Comune mesi fa e nessuno mi risponde: cosa posso fare?

Per l’art. 2, comma 1, della legge 241/1990 l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ogni volta che riceve un’istanza riconducibile a una sua funzione, anche quando la ritiene manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata (TAR Sicilia 6/2026). In questi casi può decidere in forma semplificata, ma non può restare inerte: è un dovere di chiarezza e buona amministrazione (TAR Puglia 1148/2024).

Contro il silenzio si propone il ricorso al TAR (artt. 31 e 117 c.p.a.). Presupposto della condanna è che l’inerzia persista al momento della decisione; l’inerzia resta anche se l’ente adotta un atto interlocutorio o soprassessorio, che non chiude il procedimento e ne rinvia la definizione sine die (TAR Campania 1550/2025). Il giudice accerta l’obbligo di provvedere e, solo quando l’attività è vincolata, anche la fondatezza della pretesa (TAR Puglia 1148/2024): l’ente deve rispondere, non necessariamente in senso favorevole (TAR Sicilia 6/2026).

Se l’ente risponde in modo espresso il giudizio si chiude, ma le decisioni lo qualificano in modo diverso. Per TAR Campania 1550/2025 il ricorso è inammissibile se la risposta arriva prima e improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se arriva dopo. Per TAR Sardegna 912/2026 il provvedimento sopravvenuto, anche di rigetto, determina la cessazione della materia del contendere, perché l’interesse a una risposta è comunque soddisfatto. Per TAR Lazio 1155/2025, invece, la cessazione della materia del contendere si dichiara solo quando hai ottenuto in via amministrativa il bene della vita che chiedevi; se il provvedimento richiesto arriva dopo il ricorso, l’amministrazione può essere condannata alle spese.

Ho fatto un esposto al Comune (per esempio sulla canna fumaria del vicino) e hanno solo fatto un sopralluogo: devono decidere?

La nota con cui il Comune si limita a constatare quanto emerso da un sopralluogo non è un provvedimento espresso e non esaurisce il dovere di concludere il procedimento. Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza, o deve essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione deve chiuderlo con un provvedimento espresso (TAR Campania 3594/2026).

Mi hanno mandato il preavviso di rigetto e poi più nulla: il silenzio è finito?

Il preavviso di rigetto (art. 10-bis legge 241/1990) è un atto endoprocedimentale e interlocutorio, che serve ad aprire il contraddittorio prima della decisione: non è il provvedimento conclusivo, non interrompe il silenzio-inadempimento e non fa cessare la materia del contendere nel giudizio sul silenzio (TAR Campania 3732/2026). Senza richieste istruttorie che giustifichino il protrarsi dell’inerzia, il giudice accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine (TAR Lazio 8196/2026); scaduto il termine per concludere, il silenzio è illegittimo e l’ente deve decidere, in senso favorevole o sfavorevole (TAR Sicilia 264/2026). Lo stesso vale per il silenzio sull’accesso agli atti, che cessa solo con il provvedimento finale espresso (TAR Campania 2224/2026).

Nel caso deciso da TAR Sicilia 2391/2026 il termine di trenta giorni per concludere è stato fatto decorrere dalla scadenza della sospensione di dieci giorni che l’art. 10-bis collega alle osservazioni al preavviso, non dalla presentazione dell’istanza; accertata l’inerzia ingiustificata, il giudice ha ordinato di provvedere entro trenta giorni e ha nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Attenzione alle dichiarazioni in causa: se dopo il preavviso sei tu a chiedere di dichiarare cessata la materia del contendere, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna 440/2026).

Ho chiesto al Comune di annullare un atto illegittimo: è obbligato a rispondermi?

Il giudizio sul silenzio presuppone un obbligo giuridico di provvedere, che non esiste davanti a un’istanza volta a sollecitare l’autotutela: il potere di annullamento d’ufficio è officioso e ampiamente discrezionale, e l’istanza del privato è una mera sollecitazione (TAR Campania 3333/2026). Queste istanze hanno funzione di denuncia e non rendono coercibile il silenzio con il rito degli artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lombardia 3430/2025, TAR Sardegna 912/2026).

Per questo, quando un atto ti danneggia, la strada è impugnarlo nei termini, non chiederne l’annullamento al Comune e attendere.

La tua domanda è senza risposta?

Inviami l’istanza con la data di presentazione e le eventuali comunicazioni ricevute: in 48 ore sai se l’ente è obbligato a rispondere e come costringerlo. La valutazione è gratuita.

Ottieni la valutazione gratuitaNessun anticipo, compenso solo con un risultato economico
2 · Indennizzo e danno

La risposta è arrivata tardi e ci ho rimesso: indennizzo o risarcimento?

Indennizzo da mero ritardo e potere sostitutivo, danno da ritardo da provare, termine di centoventi giorni.

La PA mi ha risposto in ritardo: mi spetta un indennizzo automatico?

L’indennizzo da mero ritardo (art. 2-bis, comma 1-bis, legge 241/1990) presuppone la tempestiva attivazione del potere sostitutivo (art. 2, comma 9-bis), da esercitare nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine per concludere il procedimento: in mancanza, la domanda non può essere accolta, a prescindere dalla prova del danno. Il risarcimento del maggior danno è escluso anche quando chi ha fatto l’istanza non ha contrastato il silenzio con ordinaria diligenza: restare inerti per anni prima del ricorso spezza il nesso causale con il danno (art. 1227, comma 2, c.c.) (TAR Sicilia 1653/2026). Per TAR Calabria 639/2025 l’indennizzo resta inoltre circoscritto, in via sperimentale, ai procedimenti direttamente collegati all’inizio o alla continuazione dell’attività imprenditoriale (art. 28 d.l. 69/2013); il risarcimento del danno ingiusto richiede invece la prova del danno e della colpa dell’amministrazione.

Il silenzio sull’accesso agli atti equivale per legge a rigetto: è un silenzio qualificato, escluso dall’indennizzo da mero ritardo (TAR Lazio 1541/2026).

Il ritardo mi ha fatto perdere denaro: posso chiedere il risarcimento, e entro quando?

La responsabilità della PA per la tardiva conclusione del procedimento ha natura di illecito aquiliano: chi chiede il risarcimento deve provare gli elementi del danno ingiusto (art. 2043 c.c.) e dimostrare che, se l’amministrazione avesse provveduto in tempo, avrebbe ottenuto o mantenuto il bene della vita (TAR Lazio 3585/2026). Il danno da ritardo non è in re ipsa e va provato in modo rigoroso (TAR Lombardia 2557/2025). Dopo che il giudice ha accertato l’obbligo di provvedere, è risarcibile solo il danno effettivamente prodotto fino all’adozione del provvedimento: non basta una diminuzione teorica di valore del bene, senza una vendita che abbia cristallizzato il danno o la prova di concrete possibilità di vendita perdute (TAR Calabria 1043/2024).

L’azione risarcitoria per l’inosservanza del termine è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni dell’art. 30, comma 4, c.p.a., che inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere e non è interrotto né sospeso dal persistere dell’inadempimento o da altre azioni per sollecitare la conclusione del procedimento (TAR Lazio 14264/2026).

Un ritardo della PA ti è costato denaro?

Inviami l’istanza, le date, le eventuali richieste al titolare del potere sostitutivo e la prova del danno: in 48 ore sai se sei nei termini e cosa puoi chiedere. La valutazione è gratuita.

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3 · Accesso agli atti

Mi negano i documenti: accesso agli atti, accesso civico e cartella clinica

Accesso difensivo, motivazione del diniego, documenti inesistenti, dati pubblici, cartella clinica del defunto e fascicolo del sinistro.

Mi hanno negato i documenti che mi servono per difendermi in una causa: possono farlo?

Il diniego di accesso deve avere una motivazione concreta, specifica e proporzionata, con la norma applicabile, la categoria di documenti sottratti e le circostanze ostative: non basta un richiamo generico a riservatezza o a verifiche in corso (TAR Lombardia 3367/2026).

Per l’accesso difensivo (art. 24, comma 7, legge 241/1990) l’amministrazione non può respingere l’istanza valutando l’efficacia negoziale degli atti o la loro rilevanza probatoria nella causa (TAR Piemonte 172/2026): né l’ente né il giudice possono valutare in anticipo la decisività del documento, salvo un’evidente mancanza di collegamento con le esigenze difensive (Cons. Stato 6092/2026). L’accesso difensivo va garantito anche per gli atti interni dell’amministrazione (TAR Emilia 770/2026).

Il collegamento con la tua difesa va spiegato già nella domanda: l’accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale e un nesso di strumentalità tra documenti e situazione da tutelare, da indicare nel procedimento e non per la prima volta davanti al giudice (Cons. Stato 1090/2026). L’onere di dimostrare il collegamento grava su chi chiede, ma non serve che una causa sia già pendente, purché l’istanza non sia emulativa né miri a un controllo generalizzato (TAR Toscana 1139/2024). È stato ritenuto illegittimo, per esempio, il diniego degli atti di una procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica chiesti da chi aveva una posizione qualificata e differenziata (TAR Lazio 1087/2025).

Voglio la cartella clinica di un familiare morto: posso averla?

L’accesso alla documentazione sanitaria di una persona defunta è consentito solo a chi ha un interesse proprio, a chi agisce a tutela dell’interessato come mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione, secondo l’art. 2-terdecies del codice privacy. La designazione fatta in vita dal paziente, pienamente capace, dei destinatari delle informazioni sul suo stato di salute delimita chi può accedere e prevale sulla convivenza more uxorio dedotta ma non provata con certezza; chi chiede deve dimostrare in modo rigoroso il legame personale e la strumentalità dell’accesso (TAR Puglia 1049/2025). Per l’uso della cartella clinica come prova vedi la guida sulla malasanità.

Non so di preciso quali documenti esistono, oppure voglio dati che dovrebbero essere pubblici: cosa posso pretendere?

La domanda di accesso è infondata se i documenti richiesti non esistono: non basta elencare atti “possibili” senza indicarli con precisione (TAR Lazio 14474/2026).

Con l’accesso civico semplice si chiedono i dati che l’ente doveva pubblicare: il silenzio viola l’obbligo di provvedere e l’ente non può opporre il carattere ampio della richiesta se riguarda un periodo circoscritto (TAR Calabria 1041/2024). Il silenzio sull’accesso civico generalizzato non è un diniego ma un silenzio-inadempimento, contestabile con il ricorso contro il silenzio. Il diniego fondato sull’indeterminatezza della richiesta o sulla necessità di ricercare ed estrarre dati è illegittimo; le richieste massive o sproporzionate, che interferiscono con il buon andamento dell’ente, sono sottratte all’accesso, ma non quelle che non comportano un impiego di risorse manifestamente oneroso (TAR Abruzzo 533/2025).

Ho avuto un incidente: l’assicurazione deve farmi vedere il fascicolo del sinistro?

Il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione e liquidazione del danno (art. 146 del codice delle assicurazioni) riguarda solo gli atti già in possesso dell’assicuratore e contenuti nel fascicolo di sinistro, purché riferibili a chi li chiede: l’impresa non deve eseguire nuove perizie o accertamenti (Cass. 13608/2025). Il diritto si estende all’intero fascicolo, ma non è assoluto (Cass. 13297/2025).

L’accesso è escluso per gli atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti: la compagnia può sottrarre all’accesso i verbali degli accertatori (Cass. 16724/2025). L’art. 148, comma 2-bis, cod. ass. fa salvo il diritto di accesso, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia (Cass. 13297/2025).

Ti hanno negato un accesso agli atti?

Inviami la richiesta, il diniego o la data da cui aspetti risposta e la causa per cui ti servono i documenti: in 48 ore sai se puoi ottenerli e come. La valutazione è gratuita.

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4 · Preavviso di rigetto

Mi hanno respinto la domanda senza darmi modo di rispondere: è valido?

Preavviso di rigetto, motivi nuovi nel diniego, comunicazione di avvio prima di annullare un atto favorevole.

Mi hanno respinto la domanda con motivi che non mi avevano mai comunicato: è legittimo?

Con il preavviso di rigetto (art. 10-bis legge 241/1990) l’amministrazione deve comunicarti le ragioni ostative prima di decidere. È illegittimo il diniego che, dopo il preavviso, si fonda su una motivazione nuova e diversa, perché le ragioni effettive devono essere oggetto del contraddittorio (TAR Marche 157/2026). L’ente che dopo il preavviso nega sulla base di un motivo mai comunicato e non emerso dalle osservazioni viola l’art. 10-bis: può aggiungere solo i motivi ostativi che siano conseguenza delle osservazioni presentate (TAR Molise 338/2026). Non c’è invece vizio quando la divergenza tra preavviso e diniego è il risultato della dialettica procedimentale, per esempio per modifiche progettuali emerse nel corso del procedimento; la motivazione non deve confutare ogni argomento, purché risulti che l’ente ha tenuto conto delle osservazioni nel loro complesso (TAR Lazio 12325/2026).

È annullabile il diniego di un assenso edilizio o paesaggistico adottato senza preavviso, quando le ragioni ostative compaiono solo nel provvedimento finale: lo conferma l’art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990. Il contraddittorio durante il procedimento, anche ampio e con richieste di integrazione, non sostituisce la comunicazione dei motivi ostativi (TAR Toscana 1109/2024).

Se il preavviso manca del tutto, conta la natura del provvedimento, e qui le decisioni divergono. Per un diniego discrezionale l’omissione porta all’annullamento e l’amministrazione non può dimostrare in giudizio che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso (TAR Abruzzo 54/2026, in sede cautelare). Per TAR Puglia 970/2026 l’omissione non rende annullabile il provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, perché la deroga introdotta dal d.l. 76/2020 riguarda solo i provvedimenti discrezionali. Per TAR Lazio 14038/2026, invece, l’obbligo del preavviso non è escluso né dalla natura vincolata del provvedimento né dal fatto che l’esito sarebbe stato comunque identico, perché la comunicazione deve consentire un confronto effettivo e utile.

L’ente ha annullato un atto a mio favore senza avvisarmi: è valido?

Gli atti di autotutela e di ritiro, compresi l’annullamento d’ufficio e la decadenza, devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge 241/1990), per consentire all’interessato un contraddittorio effettivo (TAR Puglia 1094/2024). In sede cautelare è stata ritenuta illegittima la revoca non preceduta dalla comunicazione di avvio, adempimento indefettibile per la partecipazione del privato al procedimento di secondo grado (TAR Puglia 7/2026).

Sulle conseguenze dell’omissione le decisioni divergono. Per TAR Lazio 14105/2026, quando l’annullamento d’ufficio è frutto di una valutazione discrezionale, l’omessa comunicazione di avvio non si sana con l’art. 21-octies, comma 2, e l’ente deve motivare in modo rafforzato l’interesse pubblico e la sua prevalenza sull’affidamento. TAR Abruzzo 130/2026 ha invece ritenuto non necessaria la comunicazione quando l’amministrazione dimostra in giudizio che il provvedimento di autotutela non avrebbe potuto essere diverso; per Cons. Stato 5812/2026 l’omissione non rende illegittima la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori, atto vincolato, e il vizio va valutato in concreto, guardando al pregiudizio effettivo per il privato. TAR Puglia 1094/2024, per contro, include la decadenza tra gli atti da far precedere dalla comunicazione.

Se invece l’amministrazione torna a provvedere dopo che il giudice ha annullato l’atto, il giudicato di annullamento non impone una nuova comunicazione di avvio quando i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica restano immutati rispetto alla contestazione precedente (Cons. Stato 10077/2025).

Ti hanno respinto la domanda o ritirato un atto favorevole?

Inviami il preavviso, il provvedimento finale e le tue osservazioni: in 48 ore sai se c’è un vizio di partecipazione da far valere. La valutazione è gratuita.

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5 · Revoca e annullamento

Il Comune ha revocato o annullato un provvedimento su cui avevo contato: indennizzo e danni

Presupposti della revoca, indennizzo limitato al danno emergente, lesione dell’affidamento e giudice competente.

Il Comune ha revocato un provvedimento che mi aveva concesso: mi spetta un indennizzo?

La revoca di un provvedimento favorevole è legittima quando si fonda su una sopravvenienza di fatto obiettiva e non prorogabile, che impone la prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento del privato; l’amministrazione non deve l’indennizzo se il privato aveva dichiarato espressamente, nell’accordo, di non avere nulla a pretendere per la mancata realizzazione dell’intervento per motivi insuperabili (TAR Lazio 5152/2026). L’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies non opera in via automatica e, quando la revoca incide su rapporti negoziali, è limitato al danno emergente, senza il lucro cessante; chi lo chiede deve provare in modo rigoroso un pregiudizio patrimoniale effettivo, attuale e causato dalla revoca, e la consulenza tecnica d’ufficio non supplisce alla mancanza di prova (TAR Marche 332/2026).

In un caso di revoca del permesso di costruire, deciso in sede cautelare, la revoca è stata ritenuta illegittima perché la motivazione non dava atto dei presupposti richiesti dalla norma: sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (TAR Puglia 7/2026).

Mi hanno annullato un permesso su cui avevo investito: posso chiedere i danni, e a quale giudice?

La lesione dell’affidamento di chi ha confidato in un provvedimento favorevole poi annullato riguarda un diritto soggettivo, non un interesse legittimo: conta il comportamento scorretto dell’amministrazione, non l’illegittimità dell’atto (Cass. S.U. 13964/2024, Cass. S.U. 34156/2025). Sul giudice competente, però, le decisioni divergono. Per Cass. S.U. 13964/2024 la domanda, dopo l’annullamento in autotutela, spetta al giudice ordinario; così anche Cass. S.U. 13191/2024, per un permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale, che esclude la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e Cass. S.U. 13441/2026. Per Cass. S.U. 26080/2025 e Cass. S.U. 34156/2025, invece, nelle materie di giurisdizione esclusiva dell’art. 133 c.p.a., come urbanistica ed edilizia, la domanda spetta al giudice amministrativo, restando al giudice ordinario i casi estranei a quelle materie e senza collegamento con l’esercizio del potere.

La domanda fondata sull’affidamento incolpevole nel provvedimento poi annullato e quella per il danno derivante dall’illegittimità costituzionale della legge regionale che lo aveva consentito hanno cause autonome e non vanno unificate; dall’illegittimità costituzionale della legge, però, non deriva un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. (Cass. S.U. 34712/2025). Per le conseguenze edilizie dell’annullamento vedi la guida sugli abusi edilizi.

Ti hanno revocato o annullato un provvedimento favorevole?

Inviami il provvedimento iniziale, l’atto di revoca o annullamento e le spese sostenute: in 48 ore sai se puoi chiedere indennizzo o risarcimento e a quale giudice. La valutazione è gratuita.

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6 · Risarcimento

Un atto illegittimo o un’inerzia della PA mi ha danneggiato: come ottengo il risarcimento

Termine di centoventi giorni, colpa dell’amministrazione, sfratto non eseguito dalla forza pubblica.

Un provvedimento illegittimo mi ha danneggiato: entro quando chiedo i danni e cosa devo provare?

La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi (art. 30, comma 3, c.p.a.) è soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo, quando il danno deriva direttamente da esso; proposta oltre, è inammissibile (Cass. S.U. 373/2026).

Sulla colpa le decisioni divergono. Per Cons. Stato 1047/2026 presupposto dell’azione è l’illegittimità dell’atto o il mancato esercizio di un’attività obbligatoria, mentre dolo e colpa rilevano per la quantificazione: accertata l’illegittimità, grava sull’amministrazione allegare elementi concreti che dimostrino l’errore scusabile; la colpa sta nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, o in negligenze ed errori interpretativi non scusabili. Anche per TAR Lazio 9160/2026 l’illegittimità accertata è una presunzione semplice di colpa, superabile con la prova dell’errore scusabile, per esempio per l’incertezza del quadro normativo o per contrasti giurisprudenziali. Per Cons. Stato 6241/2026, invece, il danneggiato deve dare prova piena di tutti gli elementi dell’illecito, compresi dolo o colpa, nesso causale ed effettività del pregiudizio: l’illegittimità non è titolo autonomo di responsabilità e la consulenza tecnica d’ufficio non supplisce alla mancanza di prova.

Il risarcimento non segue automaticamente all’annullamento: l’annullamento in autotutela non è ammissione del vizio né prova della colpa (Cons. Stato 6852/2026). Non è risarcibile il danno che avresti potuto evitare con l’ordinaria diligenza, anche usando i mezzi di tutela: non impugnare il provvedimento, rinunciare alla tutela cautelare e chiedere poi soltanto i danni è stato ritenuto un comportamento che spezza il nesso causale (TAR Lazio 485/2026).

Il giudice ha ordinato di liberare la mia casa, ma la forza pubblica non interviene: lo Stato risponde?

Nell’ordinamento di uno Stato di diritto l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato. L’inadempimento protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario a predisporre i mezzi richiesti è di per sé fonte di responsabilità, senza che il danneggiato debba provare il dolo o la colpa del personale. Solo l’assoluta impossibilità per forza maggiore giustifica un temporaneo diniego di assistenza: la forza pubblica non ha discrezionalità nel dare attuazione al titolo esecutivo. Le difficoltà dell’esecuzione forzata e la scelta di dare precedenza ad altri interessi, pur legittimi, non integrano forza maggiore (Cass. 24053/2025).

La domanda di risarcimento del proprietario di un immobile abusivamente occupato contro l’amministrazione per l’omesso sgombero appartiene al giudice ordinario: l’amministrazione deve svolgere un’attività vincolata, senza potere discrezionale. L’inosservanza del dovere di dare attuazione coattiva ai provvedimenti giurisdizionali è una condotta colposa che integra un illecito omissivo (art. 2043 c.c.), e i criteri di priorità e le procedure dell’art. 11 del d.l. 14/2017 non introducono alcuna discrezionalità (Cass. 8640/2026).

Per lo sfratto e i rapporti con l’inquilino vedi la guida su affitto e sfratto.

La PA ti ha causato un danno?

Inviami il provvedimento o il titolo non eseguito, le date e la prova del danno: in 48 ore sai se sei nei termini e davanti a quale giudice agire. La valutazione è gratuita.

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7 · Sentenza non eseguita

Ho vinto contro la PA ma non paga: come si ottiene l’esecuzione

Termine di centoventi giorni, decreto ingiuntivo non opposto, interessi e rivalutazione, commissario ad acta e penalità di mora.

Ho vinto contro un ente pubblico ma non mi paga: cosa faccio?

Il ricorso per ottemperanza per una condanna al pagamento di somme è procedibile solo dopo il decorso infruttuoso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (art. 14 d.l. 669/1996) (TAR Puglia 100/2024). Anche il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo, è titolo per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo, come la sentenza passata in giudicato; il ricorso va al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il decreto (TAR Toscana 1009/2025).

Il giudice dell’ottemperanza può pronunciarsi per la prima volta sugli interessi legali e sulla rivalutazione, traendo dal giudicato le conseguenze implicite, quando il titolo indica decorrenza e criterio di calcolo (Cons. Stato 6455/2026). Accolto il ricorso, ordina all’ente di pagare entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta (TAR Lazio 2729/2026); l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa di impedimento all’adempimento (TAR Campania 2101/2026). Se l’ente paga tutto durante il giudizio, la materia del contendere cessa e il ricorso diventa improcedibile (TAR Puglia 1014/2025); se paga solo una parte, cessa limitatamente alle somme versate e resta l’obbligo per il residuo (TAR Toscana 1009/2025). Per il terreno occupato e non restituito vedi la guida su esproprio e occupazione.

Posso chiedere una somma per ogni mese di ritardo nel pagamento?

La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una condanna al pagamento di somme di denaro (TAR Calabria 1016/2025, TAR Lazio 102/2025): si determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di ritardo, ha carattere sanzionatorio e si cumula agli interessi dovuti (TAR Calabria 1016/2025). Fissata pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua, anche nel contenzioso seriale (TAR Campania 5141/2026).

Sulla decorrenza le decisioni non coincidono. Per TAR Lazio 100/2024 e TAR Lazio 102/2025 la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Per TAR Campania 819/2026 decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e corre fino all’adempimento, anche tardivo; TAR Campania 2101/2026 l’ha fatta decorrere dal sessantunesimo giorno dalla comunicazione della sentenza. Queste ultime decisioni hanno fissato un tetto del dieci per cento dell’importo dovuto (TAR Campania 819/2026) o della sorte capitale (TAR Campania 2101/2026); oltre quella soglia, per TAR Campania 819/2026, la misura perderebbe funzione compulsoria e diventerebbe fonte di iniqua locupletazione.

Anche sulla funzione le decisioni divergono. Per TAR Lazio 102/2025 non ripara il pregiudizio ma sanziona la disobbedienza al giudicato e stimola il debitore ad adempiere. Per TAR Sardegna 103/2025 ha funzione sollecitatoria: serve a vincere il ritardo, non a punire l’inerzia già consumata; la domanda è accessoria all’ottemperanza e, se l’ente esegue il giudicato e la materia del contendere cessa, va rigettata.

Il giudice può negarmi la penalità di mora? E se devo recuperare solo le spese di lite?

La penalità non è automatica: il giudice può negarla quando non risulta equa, valutando le circostanze e il tempo trascorso dal giudicato (TAR Lazio 2729/2026). Oltre alla manifesta iniquità, l’art. 114 c.p.a. consente di considerare altre ragioni ostative: è stata negata per la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, valutati come esimenti a favore del debitore pubblico (TAR Campania 90/2026); per i vincoli di bilancio e l’esiguità del debito, che renderebbe la misura eccessivamente afflittiva (TAR Lombardia 1275/2026); quando il tasso di interesse applicato fino al soddisfo era già ampiamente satisfattivo e copriva anche l’ulteriore ritardo (TAR Campania 2693/2026).

Sulle spese di lite le decisioni divergono. Per TAR Lazio 1033/2025 la domanda non è accoglibile, per ragioni di equità sostanziale: l’obbligazione trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da una serie di garanzie a tutela del credito del difensore. TAR Campania 2101/2026 e TAR Campania 2140/2026, nell’ottemperanza a condanne dell’amministrazione alle spese di lite, hanno invece determinato la penalità nella misura degli interessi legali, con il tetto del dieci per cento della sorte capitale.

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8 · Adesso

Cosa fare adesso, in quest’ordine

1

Raccogli i documenti

Istanza con la data di presentazione o il protocollo, comunicazioni ricevute, preavviso di rigetto e provvedimento finale, richieste al titolare del potere sostitutivo, sentenza o decreto ingiuntivo con la data di notifica.

2

Guarda i termini

Venti giorni dalla scadenza per attivare il potere sostitutivo, se vuoi l’indennizzo da ritardo; centoventi giorni per la domanda di risarcimento; centoventi giorni dalla notifica del titolo prima dell’ottemperanza per un pagamento.

3

Scegli il giudice giusto

Silenzio, accesso, dinieghi, revoche e ottemperanza vanno al TAR; sulla lesione dell’affidamento le decisioni oscillano tra giudice ordinario e giudice amministrativo, a seconda della materia; l’accesso al fascicolo del sinistro riguarda l’assicurazione, davanti al giudice civile.

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Le decisioni commentate sul tema

Ogni commento riporta massima, fatto, motivazione e il link al provvedimento ufficiale. Selezione aggiornata al 19 ottobre 2026. Restano fuori appalti, concessioni e pubblico impiego; edilizia, concorsi ed espropri hanno guide dedicate. Per i gruppi più numerosi sono mostrate fino a 60 decisioni, le più recenti. L’archivio completo è nelle categorie Diritto Amministrativo e Corte Costituzionale.

Silenzio e obbligo di provvedere (60)

Indennizzo e danno da ritardo (13)

Accesso agli atti e accesso civico (60)

Preavviso di rigetto e avvio del procedimento (60)

Revoca, annullamento d’ufficio e affidamento (60)

Risarcimento dei danni causati dalla PA (26)

Ottemperanza, commissario ad acta e penalità di mora (60)

Guida pratica a cura dell’Avv. Danilo Scarlino. Aggiornata il 19 ottobre 2026.