Appello respinto per carenza di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (Cons. Stato n. 3060 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta abrogazione, in corso di causa, delle disposizioni regolamentari impugnate determina la carenza di interesse alla decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità, non il rigetto nel merito. Il vizio di ultrapetizione della sentenza che abbia giudicato su censure diverse da quelle proposte è denunciabile, ma l’interesse all’appello resta circoscritto alla pronuncia sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado non è sindacabile ove fondata su soccombenza reciproca e complessità delle questioni. Il criterio premiale territoriale, formulato in termini generici e non correlato a un punteggio, non è immediatamente lesivo né anticoncorrenziale, dipendendo il suo effetto discriminatorio dal concreto atteggiarsi del bando.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio il diniego opposto da Roma Capitale alla richiesta di autorizzazione per una linea Gran Turismo ricadente nelle ZTL BUS B e ZTL BUS C, insieme al regolamento assembleare che disciplina i servizi di trasporto di linea non connotati da oneri di servizio pubblico e ai successivi atti attuativi e modificativi. Il primo giudice ha accolto solo il motivo relativo al diniego, per difetto di istruttoria e motivazione, respingendo il resto e compensando le spese.

La società ha proposto appello, dolendosi in particolare che il TAR non abbia esaminato le censure contro la quota di riserva dei due terzi in favore dei gestori uscenti e abbia motivato su contestazioni mai formulate. Roma Capitale si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. è fondata. Il TAR ha trattato censure diverse da quelle proposte, essendo la ricorrente contraria proprio al contingentamento e alla selezione comparativa che il giudice ha ritenuto legittimi. La sentenza è quindi viziata da ultrapetizione e, insieme, da contraddittorietà, perché al punto 18 della motivazione ha definito discriminatoria la quota riservata, mostrando di condividere l’assunto di fondo dell’impresa.

Tale conclusione non conduce però all’accoglimento. Nelle more, l’Assemblea capitolina ha abrogato gli artt. 17 e 19 del regolamento nella parte oggetto di giudizio, con delibera depositata in prossimità dell’udienza. Da ciò deriva la carenza di interesse alla decisione sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti: la decisione avrebbe dovuto essere di improcedibilità, non di rigetto nel merito. L’interesse all’appello resta perciò circoscritto alla pronuncia sulle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Su questo terreno l’appello è ammissibile ma infondato. Sebbene i motivi non esaminati appaiano fondati, la mancata contestazione della ragione di cui al punto 18 e l’abrogazione intervenuta giustificano la compensazione. Non rileva che l’abrogazione sia seguita all’instaurazione del giudizio: prevale il fatto che gli atti impugnati, a portata generale, non hanno prodotto lesione immediata, unitamente alla complessità delle questioni.

Quanto ai secondi motivi aggiunti, la motivazione per relationem è inidonea, perché le considerazioni richiamate non riguardano la delibera modificativa. Il Collegio integra quindi il ragionamento: il nuovo criterio premiale collegato all’esperienza nel territorio comunale non è una causa escludente come lo era la riserva abrogata. L’indicazione è talmente generica da non consentire un giudizio di sproporzione, mancando nel regolamento la previsione e la quantificazione di un punteggio aggiuntivo. Il criterio territoriale, in astratto suscettibile di effetti discriminatori, può trovare giustificazione se funzionale alla corretta esecuzione del servizio, purché contenuto e proporzionato.

Il quinto motivo è infondato. Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità in materia di spese, con il solo limite della condanna della parte vittoriosa o di statuizioni abnormi. La compensazione è qui sorretta dalla soccombenza reciproca, nella nozione ampia richiamata, e dai giusti motivi. L’appello è respinto e il dispositivo confermato, pur con motivazione parzialmente diversa; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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