La potestà regolamentare comunale comprende la potestà sanzionatoria (Cons. Stato n. 3057 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La potestà regolamentare conferita ai Comuni per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 50, comma 5, secondo periodo, e comma 7-ter, d.lgs. n. 267/2000 comprende in sé anche la potestà sanzionatoria, in quanto teleologicamente necessaria alla concreta attuazione delle suddette finalità. La disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale e spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile. Ne consegue che il regolamento comunale di polizia urbana può prevedere la sospensione dell’attività commerciale per la reiterazione delle condotte vietate, senza necessità di una specifica norma primaria che la autorizzi in via espressa.
Il Fatto
Roma Capitale ha irrogato alla società ricorrente la sanzione della sospensione, per quindici giorni, dell’attività di vicinato del settore non alimentare. La contestazione riguarda la reiterazione, nell’arco di 180 giorni, dell’esposizione di merce negli spazi pubblici antistanti l’esercizio commerciale, sulla soglia e sulle pareti esterne del fabbricato.
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità dell’art. 33, comma 4, del Regolamento di Polizia Urbana, che commina la sospensione in caso di reiterazione, perché introdotta da fonte regolamentare e non da norma primaria. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti. Roma Capitale ha proposto appello, censurando la ritenuta assenza di una norma primaria attributiva del potere sanzionatorio e la qualificazione della misura come sanzione personale a effetto punitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Comune le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, e dall’art. 50, comma 7-ter, TUEL, che consente ai Comuni di adottare regolamenti nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo. Quest’ultimo demanda al Sindaco le ordinanze per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alla tranquillità e al riposo dei residenti.
Si tratta, per la Corte, di materie che realizzano l’obiettivo dell’ordinato assetto e utilizzazione del territorio e che non sono estranee a finalità di servizi alla persona e alla comunità, essendo evidente il collegamento teleologico-funzionale tra i due aspetti.
Sul rapporto tra potestà regolatoria e potestà sanzionatoria il Consiglio richiama l’orientamento del Giudice delle leggi, secondo cui la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale e spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile (Corte cost. n. 148/2018, che richiama le sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).
Da tale reticolo normativo e giurisprudenziale la Corte ricava che la potestà regolamentare conferita con legge dello Stato comprende, come conseguenza naturale, anche la potestà sanzionatoria: diversamente, l’esercizio regolamentare in un ambito rilevante della vita della comunità locale rimarrebbe vuoto esercizio di retorica declamatoria. Il regolamento capitolino, in attuazione della normativa statale e regionale, stabilisce obblighi conformativi all’esercizio dell’attività commerciale, presidiati da sanzioni, tra cui la sospensione per quindici giorni in caso di recidiva.
Il Collegio osserva in via di mero obiter che la rigidità della misura potrebbe porre un tema di proporzionalità, non consentendo all’ente di graduare la sanzione rispetto alla gravità della condotta, e che sarebbe stato più coerente prevedere la sospensione “sino a quindici giorni”, in armonia con la disciplina regionale del commercio. Tale aspetto, tuttavia, non è oggetto di specifico motivo di gravame e resta estraneo al thema decidendum. Accertata la sussistenza del potere sanzionatorio e la reiterata violazione della condotta illecita, l’atto impugnato è immune dalle censure. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado rigettato, con spese compensate per la natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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