Art. 1153.

Art. 1153.

(Articolo abrogato)

(95)

————–AGGIORNAMENTO (95) Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, commma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".