Truffa: risponde chi mette in atto il raggiro anche se il profitto va ad altri (Cass. pen. 4581/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 4581 del 3 febbraio 2026 (R.G.N. 33253/2025) — Presidente Anna Maria De Santis, Relatore Fabio Mostarda.

Il principio di diritto

In tema di truffa (art. 640 c.p.), che punisce chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, risponde del reato anche colui che pone in essere il raggiro quando il provento è percepito da una diversa persona, fisica o giuridica: è perciò irrilevante che l’agente abbia tratto un vantaggio personale. La legittimazione a proporre querela — divenuta necessaria per la truffa aggravata ex art. 61, n. 7, c.p. dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 — spetta a chi ha subìto direttamente il danno patrimoniale.

Il fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna del Tribunale di Nola per truffa (artt. 640 e 61, n. 7, c.p.): l’imputata, presentandosi come imprenditrice nell’importazione di prodotti ittici e titolare di società poi risultate inesistenti o non operative, si era fatta versare da un privato due bonifici (14.700 e 15.600 dollari) per l’acquisto di quote sociali e per operazioni di importazione mai realizzate, rendendosi poi irreperibile. L’imputata ricorreva per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità, violazione dell’art. 640 c.p. per difetto di prova del profitto e improcedibilità per querela di soggetto non legittimato.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi, sotto la veste del vizio di motivazione e della violazione di legge, propongono una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 17395 del 2023, Chen): i giudici di merito avevano ravvisato non un inadempimento civilistico ma una vera frode, valorizzando l’esito negativo delle operazioni, l’irreperibilità dell’imputata dopo la ricezione del denaro e le deposizioni di altri soggetti coinvolti in operazioni identiche e con identico esito. La truffa punisce chi procura un ingiusto profitto “a sé o ad altri”: risponde anche chi pone in essere il raggiro quando il provento è percepito da una diversa persona fisica o giuridica; non è dunque dirimente che l’imputata abbia tratto un vantaggio personale, ed è provato che la società beneficiaria dei bonifici le fosse riconducibile.

Il terzo motivo — improcedibilità per querela di soggetto non legittimato, dopo che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso procedibile a querela la truffa aggravata dall’art. 61, n. 7 — è manifestamente infondato: la querela va proposta da chi ha subìto direttamente il danno patrimoniale, ciòè da chi ha effettuato i bonifici dai propri conti personali, e risultava comunque sottoscritta anche dall’amministratrice della società indicata dalla difesa come unica danneggiata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Implicazioni pratiche

Nella truffa non conta che l’autore del raggiro incassi personalmente il profitto: risponde comunque, essendo sufficiente l’ingiusto profitto “a sé o ad altri”. Dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha reso procedibile a querela la truffa aggravata ex art. 61, n. 7, è cruciale individuare correttamente la persona offesa legittimata a querelare: è chi subisce direttamente il danno patrimoniale, non necessariamente la società i cui fondi siano transitati. Sul piano dell’impugnazione, riproporre in cassazione la ricostruzione dei fatti sotto forma di vizio di motivazione è la via più diretta all’inammissibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *