Art. 7 c.p.c. — Competenza del giudice di pace

Percorso: Libro I — Disposizioni generali → Titolo I — Degli organi giudiziari → Capo I — Del giudice → Sezione II — Della competenza per materia e valore

Testo della norma

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

1. per le cause relative ad apposizione di termini;

2. per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. c.c.;

3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; 3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro III, titolo II, capo II, sezione VI c.c. (rapporti di vicinato — luci e vedute), fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; 3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro III, titolo II, capo II, sezione VII c.c. (acque private), fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 c.c.; 3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e acque di cui al libro III, titolo II, capo II, sezioni VIII e IX c.c.; 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e invenzione di cui al libro III, titolo II, capo III, sezione I c.c.; 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro III, titolo II, capo III, sezione II c.c.; 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro III, titolo IV c.c.; 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; 3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli artt. 1107 e 1109 c.c.; 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro III, titolo VIII, capo II, sezione I c.c.

Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia — da determinarsi a norma dell’art. 15 — non sia superiore a trentamila euro:

1. per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2. per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro III, titolo II, capo II, sezione II c.c.;

3. per le cause in materia di accessione;

4. per le cause in materia di superficie.

Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma del comma 3, nn. 3-ter) – 3-undecies), e del comma 4 è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del tribunale, le relative domande — anche in assenza di altre ragioni di connessione — sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

Scopo della norma

L’articolo definisce la competenza per materia e valore del giudice di pace, individuando le controversie di minore complessità economica o legate a materie tipiche della vita quotidiana. La norma elenca tassativamente le ipotesi di competenza, anche indipendentemente dal valore (es. condominio, immissioni, servitù). La competenza del giudice di pace è derogabile per connessione a favore del tribunale, per garantire la trattazione unitaria di domande tra loro collegate.