Art. 373.

Art. 373.

Falsa perizia o interpretazione

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria, da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

((96))

—————

AGGIORNAMENTO (96)

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:

– (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;

-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Torna all indice del Codice Penale