Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Napoli n. 4021 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dalla data di scadenza del titolo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile anche alle serie emesse anteriormente alla sua entrata in vigore quando alla stessa data non si siano ancora compiuti i termini della normativa previgente. Il dies a quo coincide con la scadenza del titolo e non con la fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità. La mancata consegna del Foglio informativo non impedisce la maturazione della prescrizione. È competente ratione temporis l’Arbitro quando il fatto posto a fondamento della domanda sia costituito dal diniego di rimborso contenuto nella risposta al reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente, con il cointestatario aderente al ricorso, è titolare di due buoni fruttiferi postali di valore nominale di 250,00 euro ciascuno, emessi il 02.01.2001. L’intermediario ha negato il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione.

Il ricorrente contesta la violazione degli obblighi informativi, rilevando che i titoli sono privi di indicazioni su scadenza, durata e prescrizione e che non è stato consegnato il Foglio informativo. Chiede all’Arbitro di accertare il diritto al rimborso del capitale investito. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza ratione materiae e ratione temporis e, nel merito, la prescrizione per i buoni della serie “AA1”.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. Il fatto principale posto a fondamento della domanda è il diniego di rimborso, racchiuso nella risposta al reclamo, e rientra quindi nei termini fissati dalle nuove disposizioni. Sul punto richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024 e n. 4656/2022.

Respinta anche l’eccezione di incompetenza per materia, in forza dell’orientamento costante dell’Arbitro, richiamato attraverso la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013.

Nel merito, i titoli risultano due BFP “a termine” della serie “AA1”, istituita dal D.M. Tesoro del 19.12.2000. L’art. 18 di tale decreto prevede la liquidazione in linea capitale e interessi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Rileva inoltre l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data di scadenza del titolo.

Il Collegio richiama il principio affermato sulla scorta della sentenza n. 23006 del 28.07.2023 della Corte di Cassazione e recepito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6196 del 24.05.2024: alle serie già emesse si applica l’art. 8, comma 2, del D.M. 19 dicembre 2000, con prescrizione decennale dalla scadenza. La lettura che colloca il dies a quo alla fine dell’anno solare di cessata fruttuosità è stata rifiutata, valorizzando il dato letterale e la mens legis.

Applicando tale principio, i titoli emessi il 02.01.2001 risultano scaduti il 01.02.2007, con prescrizione maturata dal 02.01.2017. Il reclamo del 18.06.2025, atto idoneo a interrompere il termine, è successivo alla maturazione. Il diritto al rimborso è quindi prescritto, poiché la mancata consegna del Foglio informativo non impedisce la decorrenza, come ribadito dalle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 17814 del 2019 e n. 11113 del 2025.

Il ricorrente non ha proposto domanda risarcitoria. Il Collegio osserva incidentalmente che essa sarebbe comunque sfuggita alla competenza temporale, poiché il comportamento omissivo cessa con la prescrizione, maturata il 02.01.2017, e il ricorso non è stato presentato entro sei anni. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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