Chargeback su pagamenti M.O.T.O.: rischio di frode a carico dell’esercente (ABF Collegio di Napoli n. 4683 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercente che accetta pagamenti mediante la modalità M.O.T.O., priva della materialità della carta, assume consapevolmente il rischio connesso alla ridotta possibilità di verificare la corrispondenza tra chi utilizza lo strumento di pagamento e il suo legittimo titolare. In forza del principio di autoresponsabilità, tale rischio non può essere trasferito né sul titolare della carta né sull’emittente o sull’acquirer, che svolge un ruolo di mera intermediazione. Il chargeback è pertanto legittimo quando l’esercente non documenta le modalità di ricezione dei dati della carta e l’autorizzazione all’addebito impartita dal titolare, e quando le operazioni violano i divieti contrattuali di transazioni multiple e di frazionamento degli importi. L’autorizzazione rilasciata dall’issuer non costituisce garanzia di definitività dell’operazione.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un contratto per il servizio di accettazione dei pagamenti tramite terminale pos, eseguiva tra il 2 e il 17 settembre 2025 otto transazioni in favore di una cliente per l’acquisto di biglietteria aerea internazionale, utilizzando la modalità di pagamento a distanza M.O.T.O. Gli importi venivano inizialmente accreditati sul conto della società. In seguito al disconoscimento delle operazioni da parte dei titolari delle carte, l’intermediario avviava le procedure di chargeback e riaddebitava complessivamente € 20.838,00.
La società chiedeva la restituzione integrale delle somme, sostenendo la regolarità delle transazioni, tutte autorizzate dagli issuer, e l’effettiva erogazione del servizio. L’intermediario resisteva, eccependo la violazione degli obblighi contrattuali dell’esercente e l’assenza di documentazione sulle modalità di ricezione dei dati delle carte.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce in primo luogo il quadro contrattuale, rilevando che la ricorrente aveva sottoscritto il contratto pos il 16 maggio 2018, aderendo espressamente al servizio accessorio M.O.-T.O. e ricevendone l’allegato disciplinante l’operatività. Il contratto prevede la facoltà dell’intermediario di procedere allo storno e al riaddebito in caso di contestazione del titolare della carta, anche quando l’importo sia stato inizialmente accreditato.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro: l’esercente che utilizza modalità M.O.T.O. accetta il rischio connesso all’assenza fisica del titolare e non può trasferirlo sull’emittente o sull’acquirer. L’autorizzazione dell’issuer è un controllo preliminare sulla validità formale della carta e sulla disponibilità dei fondi, non una garanzia sulla legittimità dell’operazione. Richiamate le decisioni dei Collegi di Palermo, Torino e Bologna, il Collegio conferma che il rischio di utilizzi fraudolenti resta a carico dell’esercente secondo il principio di autoresponsabilità.
Il Collegio esamina poi la condotta concreta della ricorrente. Per nessuna operazione è stata documentata la modalità di ricezione dei dati delle carte, né l’autorizzazione all’addebito impartita dai titolari mediante telefono, lettera, fax o e-mail, come richiesto dall’allegato ai servizi accessori. Gli scontrini, nella quasi totalità dei casi, non riportano le diciture “M.O.” o “T.O.” nello spazio riservato alla firma; solo uno scontrino, relativo all’operazione di € 1.200,00, reca la dicitura “PAN”.
Assume rilievo decisivo l’accertata violazione del divieto contrattuale di transazioni multiple e frazionamento degli importi. Con riferimento a quattro biglietti per complessivi € 6.330,00, il 9 settembre 2025 venivano eseguite due transazioni da € 3.165,00 ciascuna sulla medesima carta; il 10 settembre due tentativi di pagamento da € 2.950,00 venivano respinti dagli issuer con carte diverse, fino alla riuscita di due transazioni da € 2.950,00 mediante frazionamento di € 5.900,00. L’eterogeneità degli strumenti, l’origine estera delle carte e i reiterati tentativi respinti evidenziano un’operatività anomala che l’esercente, unico presente al momento dell’ordine, era in grado di percepire.
Per queste ragioni il Collegio ritiene legittimi i riaddebiti e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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