Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi postali serie BA dalla scadenza (ABF Collegio di Napoli n. 3896 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione del diritto al rimborso è decennale e decorre dalla data di scadenza del titolo, per effetto dell’art. 8 del DM 19.12.2000, applicabile anche alle serie emesse in precedenza e non ancora prescritte. Per i buoni della serie BA, istituiti con decreto del Ministro del Tesoro del 24.12.1997 e di durata massima quattordicennale, la scadenza si colloca quattordici anni dopo l’emissione. La richiesta di rimborso proposta dopo il decorso di tale termine è tardiva e l’eccezione di prescrizione è fondata. La domanda con cui il ricorrente chieda all’Arbitro indicazioni operative sulle modalità di incasso ha natura consulenziale ed è inammissibile.
Il Fatto
La parte ricorrente, unitamente alla cointestataria aderente, chiede il rimborso di un buono fruttifero postale di valore nominale di Lire 500.000, sottoscritto in data 02.01.1998, oltre agli interessi maturati. In subordine domanda indicazioni operative e normative sulla procedura da seguire per ottenere il pagamento.
L’intermediario eccepisce in via preliminare la irricevibilità del ricorso per assenza di reclamo formale e l’incompetenza dell’Arbitro per ragioni temporali e di materia. Nel merito deduce che il buono appartiene alla serie BA, con scadenza massima a quattordici anni, e che il termine prescrizionale decennale è spirato il 02.01.2022, mentre il rimborso è stato richiesto solo nel 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità: la parte ricorrente allega la pec inviata il 05.07.2025 all’indirizzo dell’intermediario, con indicazione del numero progressivo del titolo e richiesta di liquidazione, mai riscontrata. Quanto alle eccezioni di incompetenza, richiamando il Collegio di Coordinamento e la giurisprudenza consolidata dell’Arbitro, si ribadisce che Poste Italiane rientra tra gli intermediari destinatari della normativa e che i buoni fruttiferi non sono qualificabili come prodotti finanziari oggetto di collocamento ai fini del TUF, perché incedibili e non destinati alla negoziazione sui mercati. La data di sottoscrizione è poi irrilevante, poiché il ricorso non investe la fase di formazione del consenso ma l’interpretazione delle condizioni del titolo e i diritti che ne derivano.
Nel merito, il buono riporta la dicitura a termine, il valore nominale e un timbro con la data di emissione (02.01.1998). In assenza di indicazione della serie, questa si desume dalla data di emissione: il titolo appartiene alla serie BA, istituita con decreto del Ministro del Tesoro del 24.12.1997, il cui art. 8 prevede durata di nove o quattordici anni.
Il Collegio applica quindi l’art. 8 del DM 19.12.2000, che ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale e ha ancorato la decorrenza alla scadenza del titolo. Il buono, emesso il 02.01.1998 e di durata massima quattordicennale, è scaduto il 02.01.2012, con prescrizione maturata il 02.01.2022.
La prima richiesta di rimborso risulta effettuata il 05.07.2025, dunque oltre il termine. L’eccezione di prescrizione è pertanto fondata e la domanda di rimborso non può trovare accoglimento. La richiesta di indicazioni sulle modalità di incasso è inammissibile perché di natura consulenziale.
Nota della Redazione
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