Soltanto il difetto di elementi essenziali rende indeterminabile l’oggetto dello swap, l’alea irrazionale attiene alla meritevolezza (Cass. civ. Sez. 1 n. 2358 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di interest rate swap è un contratto aleatorio assistito dalla necessità di un’alea razionale, intesa come alea assunta consapevolmente dall’investitore. Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, cod. civ. investe lo scopo pratico del contratto e non si identifica con il giudizio di liceità: l’assenza di alea razionale rende il contratto immeritevole e, quindi, nullo. La determinatezza o determinabilità dell’oggetto prescinde invece dalla razionalità dell’alea e va commisurata alla oggettiva strutturazione del contratto, potendo la nullità configurarsi solo quando manchino uno o più elementi necessari per l’individuazione del contenuto delle reciproche prestazioni.

Il Fatto

Una società agricola e il fideiussore proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le loro domande di nullità, annullamento e risoluzione di un contratto di interest rate swap stipulato con una banca. Il giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità del contratto per causa concreta nulla, ritenendo la scommessa priva di razionalità per la mancata indicazione degli scenari probabilistici. La Corte territoriale aveva invece accolto il gravame della banca, ravvisando la piena funzione di copertura dello strumento e l’idoneità delle informazioni fornite al cliente.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, compie una puntuale ricostruzione dei confini tra i requisiti della meritevolezza, della causa e dell’oggetto del contratto di swap, prendendo le mosse dai principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 8770 del 2020. Il Collegio osserva che gli elementi rappresentati dal mark to market e dagli scenari probabilistici si collocano prevalentemente sul versante della meritevolezza, atteso che la necessità di un’alea razionale risponde all’esigenza di assicurare la consapevolezza del rischio assunto dall’investitore.

Quanto all’oggetto, la Corte precisa che la sua determinatezza prescinde dalla razionalità dell’alea e va valutata sulla base della strutturazione oggettiva del contratto: la nullità per indeterminabilità può configurarsi solo in caso di mancanza degli elementi essenziali elencati dalle Sezioni Unite (nozionale, date, tassi), non già per l’errata o non condivisa indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici. Tali informazioni attengono alla formazione di un’alea razionale e rilevano ai fini della meritevolezza, non della determinatezza dell’oggetto.

Con riguardo agli scenari probabilistici, la Corte ne offre una definizione operativa, chiarendo che non possono intendersi come previsione certa dei futuri andamenti dei tassi, ma come novero delle informazioni relative ai dati storici (rendimento medio e volatilità) utilizzati per la determinazione del mark to market. Il contenuto dei doveri informativi è altresì modulato in funzione della complessità dello strumento: per gli swap semplici di copertura, come quello in esame, è sufficiente un minor flusso informativo, potendosi omettere le informazioni di pubblico dominio.

La Corte esclude, infine, che l’eventuale inosservanza dei doveri informativi possa fondare la risoluzione del contratto per inadempimento, trattandosi di vizi genetici la cui tutela non è affidata al rimedio risolutorio, e dichiara inammissibili le censure che muovono da presupposti fattuali smentiti dalla sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1322 c.c.

Tutte le 133 sentenze sull'art. 1322 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *