Inammissibile il ricorso sul rating Lehman se non si critica la ratio (Cass. civ. Sez. I n. 26481 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e non sottopone a specifica critica le rationes decidendi è inammissibile. La valutazione circa l’assolvimento dell’onere probatorio e l’idoneità delle informazioni fornite all’investitore è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Il giudizio sulla congruità della prova testimoniale e sulla natura esplorativa della CTU costituisce accertamento di fatto. L’intermediario non risponde per la sola inclusione del titolo nell’elenco delle obbligazioni a basso rischio, se non è provata la consapevolezza dell’imminente default dell’emittente.
Il Fatto
Due investitori convengono in giudizio la banca, deducendo di essere stati indotti da un funzionario a disinvestire somme e a reinvestirle in obbligazioni Lehman Brothers, presentate come titoli a rating altissimo. Lamentano che l’istituto, pur obbligatosi contrattualmente a informarli tempestivamente di ogni mutamento del livello di rischio, abbia comunicato la variazione solo dopo il default dell’emittente.
Il Tribunale rigetta le domande. La Corte d’Appello di Potenza respinge l’impugnazione, escludendo la violazione degli obblighi informativi, dichiarando inammissibili le istanze istruttorie e rilevando l’imprevedibilità del dissesto. I soccombenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, assumendo che la Corte territoriale avrebbe affermato l’onere probatorio a carico degli appellanti e, insieme, negato loro di provare i propri assunti respingendo le istanze istruttorie. La censura è inammissibile: non si confronta con la reale motivazione, che ha ritenuto irrilevante l’induzione in assenza di prova di un intento fraudolento e ha escluso che le prove testimoniali avessero a oggetto la condotta specifica del funzionario.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo l’errata distribuzione dell’onere probatorio. La Corte osserva che la doglianza attiene in realtà all’assolvimento dell’onere, valutazione riservata al giudice del merito. La sentenza impugnata ha accertato che la banca aveva dimostrato, con adeguata documentazione, la solvibilità assicurata dalle agenzie di rating all’epoca della negoziazione e l’imprevedibilità del dissesto, senza che gli attori avessero sviluppato critiche idonee a privare di efficacia quei documenti.
Quanto al disconoscimento della documentazione, la Corte rileva che il modulo di acquisto era stato prodotto in giudizio dagli stessi attori, i quali nell’atto di citazione avevano ammesso l’ordine di negoziazione; il disconoscimento successivo era tardivo. I ricorrenti non hanno impugnato in modo idoneo questa ratio decidendi. Anche la valutazione sulla CTU, ritenuta esplorativa, resta riservata al merito.
Il terzo motivo reitera la violazione degli artt. 21, 23 e 94 TUF, deducendo l’insufficienza del rating e la responsabilità da prospetto. La Corte ribadisce che la sufficienza delle informazioni è accertamento di merito e che i ricorrenti non hanno criticato la diversità della fattispecie della responsabilità da prospetto rispetto ai servizi di investimento. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.