Sospensione mutuo e interessi quote sospese al tasso contrattuale legittimo (ABF Collegio di Roma n. 4033 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del rimborso delle rate del mutuo disposta, su adesione del mutuatario, ai sensi dell’art. 56, comma 2, lett. c, d.l. n. 18/2020 può comportare la maturazione degli interessi sulle quote di capitale sospese al tasso contrattualmente previsto. La norma impone che il piano di rimborso sia dilazionato con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, non solo per il cliente, e rimette alle parti la determinazione di tali modalità. L’onerosità della sospensione è pertanto legittima quando il mutuatario abbia accettato le condizioni applicative del tasso e l’intermediario abbia informato mediante rendiconto annuale recante la quota capitale sospesa e gli interessi maturati. Ne deriva il rigetto delle domande di storno degli interessi e di condanna al pagamento delle spese.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato con l’intermediario resistente, nel dicembre 2014, un contratto di mutuo. Nel 2021 aveva aderito alla sospensione delle rate ai sensi dell’art. 56 d.l. n. 18/2020, versando la sola quota di interessi. Nell’agosto 2025, in sede di anticipata estinzione del mutuo, la banca indicava un importo di € 43.969,21, mentre l’home banking riportava € 36.481,42. La differenza di € 7.427,36 era giustificata con € 6.520,70 a titolo di capitale sospeso e € 906,66 a titolo di interessi sul capitale sospeso.

La ricorrente, lamentando poca trasparenza nella gestione del rapporto, chiedeva un conteggio dettagliato del capitale residuo, lo storno degli interessi non dovuti, l’aggiornamento dell’home banking, il ricalcolo dell’estinzione anticipata dal 04.08.2025 e la condanna della banca alle spese. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per pretesa natura costitutiva della domanda e, nel merito, sosteneva la legittimità della sospensione a titolo oneroso, richiamando il modulo sottoscritto e l’invio del rendiconto annuale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare dell’intermediario. Le domande della mutuataria non richiedevano una pronuncia costitutiva: l’Arbitro era chiamato a valutare la legittimità del comportamento tenuto dalla banca nella vicenda.

Nel merito, la questione riguardava la legittimità degli interessi corrisposti durante il periodo maggio 2020-aprile 2021. La ricorrente contestava la difformità tra il conteggio estintivo e l’home banking e lamentava l’assenza di conteggi analitici, criteri e clausole idonei a giustificare la differenza.

Il Collegio ha esaminato l’accordo di sospensione prodotto in atti. Esso prevedeva il pagamento della quota interessi alle scadenze secondo il piano originario, la contabilizzazione e maturazione annuale degli interessi sulle quote capitali sospese, «pari allo stesso tasso e divisore del mutuo», fino al rimborso, e la facoltà di rimborso in unica soluzione o mediante accomodamento a fine piano. Poiché le quote sospese avevano maturato interessi annui al tasso contrattuale, il conteggio estintivo riportava separatamente capitale sospeso e interessi.

Il Collegio ha richiamato l’art. 56, comma 2, lett. c, d.l. n. 18/2020, secondo cui il piano di rimborso è dilazionato con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti, con facoltà per le imprese di sospendere solo i rimborsi in conto capitale. Ha inoltre richiamato le FAQ del MEF aggiornate all’11.03.2021, che confermano il calcolo degli interessi sul capitale residuo al tasso del contratto originario.

L’orientamento arbitrale richiamato — Collegio di Roma, decisione n. 22314/2021 — ha ribadito che la norma lascia alle parti il potere di indicare le modalità, purché assicurino l’assenza di nuovi oneri per entrambe le parti, compreso l’intermediario. Il Collegio ha poi richiamato la propria recente decisione n. 410/2026, relativa a fattispecie analoga, in cui era emerso che la ricorrente aveva liberamente accettato la maturazione degli interessi sulle quote sospese al tasso originario.

Nel caso esaminato, la documentazione attestava l’adesione della ricorrente alle modalità applicative del tasso per il periodo di sospensione. L’intermediario aveva inoltre informato la cliente mediante invio del rendiconto annuale, contenente la quota capitale sospesa e gli interessi annui maturati. Il Collegio ha quindi ritenuto infondate le domande, anche quanto alla lamentata violazione dei doveri di correttezza e trasparenza, e ha respinto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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