La banca non risponde se il cliente autorizza il bonifico disconosciuto (ABF Collegio di Palermo n. 836 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina sull’uso fraudolento degli strumenti di pagamento e sulla responsabilità del pagatore per le transazioni non autorizzate non si applica al bonifico che il cliente abbia personalmente disposto, sia pure indotto in errore dall’altrui raggiro. Quando l’operazione è autenticata e il consenso del titolare è effettivo, la condotta illecita del terzo integra una truffa contrattuale e non un uso indebito dello strumento. Ne segue che l’intermediario non è tenuto a rispondere della perdita subita dal cliente, salvo che questi dimostri la violazione di specifici obblighi di protezione e informazione. Il mancato esperimento del disconoscimento formale conferma l’autorizzazione dell’operazione.
Il Fatto
Il ricorrente, nel maggio 2025, individuava su un portale online l’annuncio di vendita di un’automobile e contattava il venditore, il quale si presentava come dipendente di una società di rivendita. Il 29.05.2025 disponeva un bonifico di euro 4.900,00 per l’acquisto del veicolo. Il 04.06.2025 veniva contattato dall’ufficio antifrode dell’intermediario e apprendeva di essere stato vittima di una truffa; le somme venivano bloccate per ragioni di sicurezza. Nella stessa giornata presentava denuncia e richiedeva il richiamo del bonifico.
Non avendo ricevuto risposta dalla filiale, il ricorrente presentava il modulo di contestazione e adiva l’Arbitro. L’intermediario si costituiva eccependo il recupero parziale di euro 2.258,78, già accreditato, e la regolarità dell’operazione, eseguita tramite App con autenticazione a più fattori e senza malfunzionamenti. In repliche il ricorrente precisava di non aver mai disconosciuto l’operazione, ma di contestare il mancato rispetto degli obblighi di tutela della clientela, chiedendo la restituzione dell’intero importo residuo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla cornice normativa del d.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, richiamando gli obblighi dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il regime di responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato dello strumento. Su questo impianto si fondava la domanda del ricorrente, che invocava la disciplina delle operazioni non autorizzate.
La questione decisiva è però di fatto prima che di diritto. Dalle dichiarazioni del ricorrente e dalla documentazione emerge che egli ha personalmente effettuato il trasferimento di denaro, prestando consenso all’esecuzione dell’operazione, avvenuta mediante corretta autenticazione. L’operazione, dunque, non è riconducibile alle transazioni non autorizzate contemplate dalle disposizioni richiamate.
Il Collegio suffraga la qualificazione con il richiamo a precedenti conformi (ABF Palermo n. 10042/2020, ABF Roma n. 4685/2021, ABF Milano n. 13553/2021), dai quali si evince che, in presenza di un’operazione disposta dal titolare, il perimetro applicativo della normativa sull’uso indebito dello strumento resta escluso. La condotta del terzo frodatore, che ha indotto il cliente a pagare un bene mai consegnato, integra piuttosto una truffa contrattuale.
Da ciò deriva il rigetto della domanda: la responsabilità dell’intermediario non può fondarsi sulla disciplina delle operazioni non autorizzate, né il ricorrente ha allegato e dimostrato un autonomo inadempimento degli obblighi di protezione e informazione tale da giustificare l’addebito della perdita. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso, fermo restando il recupero parziale già intervenuto in favore del cliente.
Nota della Redazione
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