Mutuo: la banca che non attiva il RID richiesto è inadempiente (ABF Collegio di Milano n. 2034 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che, a fronte della richiesta del mutuatario di adempiere mediante autorizzazione permanente di addebito su conto acceso presso altro istituto, non dia seguito alla domiciliazione e non provi alcuna irregolarità del rapporto è inadempiente all’obbligo contrattuale di incasso secondo le modalità convenute. Il ricorso all’ABF deve essere preceduto da un reclamo avente il medesimo oggetto: è pertanto inammissibile la domanda sulle segnalazioni ai sistemi di informazione creditizie introdotta per la prima volta con il ricorso. Sono del pari inammissibili, perché estranee alla competenza dell’Arbitro, le domande di condanna a un facere infungibile, quali la rettifica della posizione contabile o l’ordine di conferma scritta delle modalità di addebito. Le domande risarcitorie che si fondino su segnalazioni non reclamate sono inammissibili e, in ogni caso, prive di prova.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un mutuo ipotecario, deduce di avere chiesto alla banca di poter pagare le rate tramite attivazione di un’autorizzazione permanente all’addebito su un conto intrattenuto presso una banca terza. L’intermediario, tuttavia, non avrebbe dato corso alla modalità convenuta, costringendo la cliente a pagare con bonifici, seguiti da ulteriori richieste di pagamento per interessi di mora e spese riferite a rate già saldate.

La ricorrente chiede quindi che l’Arbitro accerti l’inadempimento contrattuale, l’errata gestione contabile, l’illegittimità delle richieste di pagamento e delle segnalazioni ai SIC, con conseguente ordine di rettifica e cancellazione, oltre al risarcimento dei danni quantificati in via equitativa. La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda sulle segnalazioni, non preceduta da reclamo, e nel merito sostiene che il RID non si sarebbe perfezionato per irregolarità del rapporto, contestando ogni pretesa risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare, richiamando le Disposizioni ABF: il ricorso deve essere preceduto da un reclamo, inteso come ogni atto scritto con cui il cliente contesta un comportamento dell’intermediario, e deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo. Nel caso concreto, il reclamo non contiene alcun riferimento alla segnalazione nei sistemi di informazione creditizie, né è prodotta alcuna evidenza della segnalazione stessa. La relativa domanda, e ogni richiesta connessa di cancellazione, è pertanto inammissibile.

Il Collegio rileva inoltre d’ufficio l’inammissibilità della domanda volta a ordinare alla banca di rettificare la posizione contabile, di confermare per iscritto il futuro addebito tramite RID e di annullare ogni richiesta di pagamento. Le Disposizioni circoscrivono la competenza dell’Arbitro all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, escludendo pronunce di carattere costitutivo, e il costante orientamento dei Collegi preclude domande di condanna a un facere infungibile.

Nel merito, il Collegio esamina il contratto, che all’art. 2 prevede la facoltà di adempiere mediante autorizzazione permanente di addebito su conto acceso presso altra banca. La richiesta di RID risale a giugno 2024 ed è circostanza pacifica, non contestata dall’intermediario. La banca riconduce la mancata attivazione a pretese irregolarità della posizione, ma non ne fornisce alcuna prova e, in modo contraddittorio, colloca tali irregolarità a partire dal luglio 2024, cioè in epoca successiva alla richiesta. Il Collegio ritiene pertanto che i ritardi siano derivati dal legittimo affidamento della cliente sul buon esito della domiciliazione e accoglie la domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale per la mancata attivazione del RID.

Non meritano invece accoglimento le ulteriori domande. Quella sull’errata gestione contabile resta sfornita di prova, mentre la documentazione della banca dimostra che le rate da luglio a novembre 2024 risultano pagate, quella di dicembre solo in parte e le successive non pagate. Analoga sorte tocca alla domanda sull’illegittimità delle richieste di pagamento e degli interessi di mora, poiché è provata l’irregolarità dei bonifici di novembre e dicembre. Le domande connesse sono assorbite.

Quanto al risarcimento, i danni patrimoniali e non patrimoniali vengono ricondotti dalla stessa ricorrente alle segnalazioni nei SIC, sottratte alla cognizione dell’Arbitro per i motivi esposti: le domande sono pertanto inammissibili e comunque prive di supporto probatorio. Il ricorso è accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 in favore della Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *