Revocatoria del definitivo per persona da nominare e stato soggettivo del nominato (Cass. civ. Sez. I n. 13265 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso per persona da nominare ex art. 1401 cod. civ., lo stato soggettivo del terzo nominato non può essere valutato in via prioritaria. Occorre dapprima verificare la scientia damni dello stipulante con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare; solo ove tale verifica dia esito negativo si passa a esaminare la posizione del nominato. Nei suoi confronti, ai fini della partecipatio fraudis richiesta dall’art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, cod. civ., non è sufficiente la culpa levis, essendo necessaria la colpa grave, ossia la malafede dell’acquirente. Nel giudizio di legittimità, inoltre, le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio e sottratte al divieto dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una fideiussore aveva garantito i debiti di più società verso alcuni istituti di credito. Nel gennaio 2009 la stessa prometteva di vendere al coniuge la propria quota di un immobile, con preliminare trascritto; un secondo preliminare, non trascritto e stipulato nell’aprile 2009, coinvolgeva anche una terza acquirente. Nel frattempo le banche iscrivevano ipoteche giudiziali sull’immobile e pignoravano presso terzi il credito nascente dal preliminare.
Con il rogito del gennaio 2010 la quota veniva trasferita al coniuge e l’intero immobile alla terza, nominata ex art. 1404 cod. civ., nonostante i gravami iscritti. La banca cessionaria del credito agiva in revocatoria ordinaria. Il Tribunale dichiarava l’inefficacia relativa del definitivo; la Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione, escludendo la revocatoria per la metà alienata dal coniuge, sul rilievo che il credito verso di lui era sorto solo con il pignoramento del 30 gennaio 2010, successivo all’atto dispositivo.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava anzitutto la violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.: l’anteriorità dell’atto rispetto al credito era stata eccepita per la prima volta in appello e il giudice non avrebbe potuto rilevarla. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che le eccezioni in senso lato possono essere rilevate d’ufficio, sempre che i fatti risultino acquisiti agli atti, e sono sottratte al divieto dell’art. 345, comma 2, cod. proc. civ. Richiamando le Sezioni Unite n. 1099 del 1998 e la successiva Sez. Un. n. 226 del 2001, il Collegio distingue il potere di allegazione da quello di rilevazione: il secondo spetta alla parte solo quando la legge riservi espressamente a essa l’iniziativa o l’eccezione corrisponda alla titolarità di un’azione costitutiva.
Nel merito, l’atto dispositivo era anteriore al sorgere del credito della banca verso il coniuge, cristallizzatosi con il pignoramento presso terzi. Trova quindi applicazione l’art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, cod. civ., che per gli atti a titolo oneroso anteriori al credito richiede la partecipatio fraudis del terzo, cioè la conoscenza della dolosa preordinazione dell’alienazione rispetto al credito futuro. Tale elemento può essere provato anche per presunzioni, con accertamento riservato al giudice di merito.
Il secondo motivo è fondato. La Corte territoriale, accertata l’anteriorità dell’atto, avrebbe dovuto esaminare gli elementi documentali offerti: le due ipoteche giudiziali iscritte prima del rogito e menzionate nel contratto, nonché il preliminare non trascritto del 2009 cui avevano partecipato tutte e tre le parti. Su questa base si innesta la questione del contratto per persona da nominare. Il Collegio dichiara superato il precedente orientamento (Sez. III n. 9595 del 2015) e aderisce all’indirizzo di Sez. III n. 12120 del 2020: solo lo stipulante partecipa alla fase prodromica del preliminare e può apprezzare la potenziale pregiudizialità dell’atto. Pertanto, la verifica dello stato soggettivo del nominato è subordinata all’esito negativo di quella compiuta nei confronti dello stipulante al momento del preliminare. Nei confronti del terzo non basta la culpa levis: è richiesta la colpa grave, cioè la malafede, salva la libertà negoziale di chi abbia effettuato visure o sollecitato rassicurazioni specifiche.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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