Segnalazioni in Centrale dei Rischi e legittimazione passiva del capogruppo (ABF Collegio di Milano n. 3250 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera appartenenza di più società a un medesimo gruppo bancario non è idonea a fondare la legittimazione passiva di un intermediario rimasto estraneo al rapporto giuridico sostanziale dedotto. Ciascuna società del gruppo conserva una propria autonoma soggettività giuridica, anche quando sia sottoposta a un potere di direzione e coordinamento unitario. Ne consegue che i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo devono essere fatti valere esclusivamente nei confronti di queste ultime, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale. Il ruolo di mero gestore dei reclami delle società del gruppo, esplicitato nella corrispondenza intercorsa prima del ricorso, non genera alcun legittimo affidamento circa un coinvolgimento diretto del capogruppo nella vicenda contestata.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico in Centrale dei Rischi. Sostiene che l’intermediario, divenuto titolare del credito per effetto di cessione, si sia rifiutato di provvedervi nonostante il credito fosse oramai prescritto, e lamenta di non aver mai ricevuto un preavviso di imminente segnalazione, né dalla società cedente né dalla cessionaria.
L’intermediario convenuto eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva. Espone che in data 18.05.2020 la società creditrice aveva ceduto il credito, derivante da un contratto di finanziamento, a un intermediario del medesimo gruppo bancario; che la cessionaria aveva poi cambiato denominazione e conferito mandato all’esazione a una società neo costituita, specializzata nel servicing di crediti distressed. Le segnalazioni contestate sarebbero state effettuate da altro intermediario, dotato di distinta soggettività giuridica, seppur appartenente al medesimo gruppo. Il ricorrente replica che l’intermediario convenuto avrebbe sempre trattato il merito della vicenda, ingenerando confusione sulla titolarità del credito.
La motivazione del Collegio
La questione preliminare attiene alla sussistenza della legittimazione passiva dell’intermediario convenuto rispetto alla domanda di cancellazione delle segnalazioni. Dalla documentazione prodotta emerge con chiarezza che le segnalazioni a sofferenza risultano effettuate da un intermediario diverso dal convenuto, soggetto dotato di autonoma e distinta personalità giuridica e appartenente al medesimo gruppo bancario di cui il convenuto è capogruppo.
Il Collegio rileva che non risulta, né è stato provato dal ricorrente, che l’intermediario convenuto sia intervenuto nelle segnalazioni, sia divenuto titolare del credito cui le stesse si riferiscono, ovvero abbia assunto un ruolo attivo nella gestione della posizione segnalata. Quanto alla confusione lamentata, gli elementi acquisiti chiariscono che il convenuto aveva assunto il ruolo di mero gestore dei reclami delle società del gruppo, come esplicitato nella corrispondenza intercorsa prima del ricorso, ove era stato altresì indicato il soggetto titolare del credito e autore delle segnalazioni. Tale circostanza esclude che le interlocuzioni abbiano potuto generare un legittimo affidamento del ricorrente circa un coinvolgimento diretto del convenuto.
Il Collegio richiama il costante orientamento dei Collegi ABF: la mera appartenenza di più società a un medesimo gruppo bancario non è idonea a fondare la legittimazione passiva di un intermediario rimasto estraneo al rapporto sostanziale. Ciascuna società mantiene una propria autonoma soggettività giuridica, anche quando sottoposta a un potere di direzione e coordinamento unitario. I diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo vanno fatti valere esclusivamente nei confronti di queste ultime, sul piano sostanziale e su quello processuale (Collegio di Milano, decisione n. 11560/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 958/2025).
L’eccezione è pertanto fondata. Atteso il suo carattere assorbente, il Collegio non esamina le ulteriori doglianze di merito, ivi incluse quelle relative alla prescrizione del credito e all’omissione del preavviso di segnalazione, non valutabili nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva. Il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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