Chargeback legittimo per violazione degli obblighi di diligenza e non frazionamento (ABF Collegio di Bari n. 525 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di chargeback contenuta nella convenzione di acquiring è valida ed efficace tutte le volte in cui l’evento che rende necessario lo storno sia riconducibile alla violazione degli obblighi di comportamento diligente e prudente posti a carico dell’esercente. Essa è invece nulla, ai sensi dell’art. 1229 c.c., ove conduca a escludere la responsabilità dell’intermediario anche per dolo o colpa grave. Il giudizio di legittimità del riaddebito non si esaurisce nella qualificazione dell’operazione come card present o a distanza: rileva in via prioritaria il rispetto delle procedure contrattuali, tra cui il divieto di frazionare le operazioni di vendita e di reiterare richieste di autorizzazione per importi decrescenti dopo un rifiuto. L’esercente che non osservi tali obblighi non può opporsi allo storno degli importi già rimborsati al titolare della carta.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’agenzia viaggi, aveva emesso biglietti aerei per conto terzi su richiesta di due soggetti presentatisi nei locali dell’agenzia. Il corrispettivo complessivo, pari a € 2.450,00, era stato frazionato in tre transazioni: due da € 1.160 e € 370, eseguite tramite una carta virtuale presente nel mobile wallet di uno dei clienti, e una terza da € 920 eseguita con altra carta.
Il titolare effettivo della prima carta aveva contestato le due operazioni come non autorizzate. L’intermediario acquirente, ricevuta la segnalazione di operazione fraudolenta e la richiesta di chargeback, aveva chiesto all’esercente la documentazione attestante la regolarità delle transazioni; ritenutala non idonea, aveva rimborsato il titolare e addebitato gli importi all’agenzia. Da qui il ricorso all’ABF.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il funzionamento della convenzione di acquiring: l’intermediario mette a disposizione dell’esercente il POS, le transazioni vengono addebitate sui conti dei titolari presso gli emittenti e, in caso di disconoscimento, si apre la procedura di disputa; all’esito negativo segue il chargeback, con rimborso al titolare e storno al beneficiario del pagamento.
Sul piano dei principi, il Collegio richiama le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 3299/2012 e n. 5103/2013: la clausola di chargeback è nulla ex art. 1229 c.c. se esclude la responsabilità dell’emittente anche per dolo o colpa grave, ma resta valida quando la causa dello storno risiede nell’inadempimento dell’esercente ai doveri di diligenza e prudenza. Tali principi, pur riferiti al rapporto tra emittente ed esercente, sono ritenuti applicabili anche al rapporto tra esercente e acquirente.
La ricorrente aveva sostenuto la natura card present delle operazioni, valorizzando la definizione di “Carta” dell’art. 1 delle condizioni contrattuali, che include gli smartphone collegati alla carta e abilitati al contactless, e l’inserimento del PIN sul dispositivo quale forma di autenticazione forte. Il Collegio non segue questa linea difensiva e sposta il baricentro sul piano procedurale.
Dirimente è indeed la violazione dell’art. 10.1 del regolamento contrattuale, che impone all’esercente di astenersi dal frazionare le operazioni di vendita e dal reiterare richieste di autorizzazione, sulla stessa carta e per importi decrescenti, dopo la mancata autorizzazione dell’importo originario. Il frazionamento è pacifico nel racconto della stessa ricorrente, che lo aveva giustificato con le “limitazioni al plafond”. A ciò si aggiunge il mancato riscontro, da parte dell’esercente, alle richieste documentali dell’art. 7.2, che prevede l’addebito automatico in caso di inerzia.
Il Collegio conclude quindi che la ricorrente non abbia rispettato le procedure regolate nella convenzione e che la sua domanda non sia meritevole di accoglimento, confermando la legittimità del chargeback.
Nota della Redazione
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