Inammissibile il ricorso per cassazione privo dell’esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. 1 n. 9210 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., la chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi. Tale esposizione deve includere le domande introduttive, lo svolgimento del processo di merito e il contenuto della sentenza impugnata. La mancanza di tali elementi non può essere superata attraverso l’esame delle censure, né tramite l’esame di altri atti processuali, valendo il principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Il Fatto
Gli investitori proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di Parma per sentire dichiarare la nullità del contratto quadro e dei successivi contratti del 2012, nonché delle conseguenti operazioni in derivati, per asserita violazione dell’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 23 TUF. In via subordinata, chiedevano l’accertamento del grave inadempimento della banca e la risoluzione dei contratti, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale respingeva tutte le domande. La Corte d’Appello di Bologna, adita dagli investitori, confermava la decisione di primo grado. Gli investitori proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la banca resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del ricorso per la carenza dell’esposizione dei fatti di causa. Richiamando il disposto dell’art. 366, n. 3, c.p.c. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11308 del 2014, ha affermato che il ricorso deve essere autosufficiente, contenendo una chiara e sintetica narrazione delle domande, delle vicende dei gradi di merito e della decisione impugnata. Nel caso di specie, il ricorso ometteva l’indicazione della causa petendi della domanda di risoluzione e risarcimento, nonché la motivazione della sentenza di primo grado e l’illustrazione dei motivi di appello.
La Corte ha altresì dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla presunta nullità del contratto per mancata sottoscrizione della banca, è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a censurare una statuizione di merito, insindacabile in sede di legittimità, con cui il giudice d’appello aveva interpretato il contratto, ritenendo provata la consegna dello stesso ai clienti. Il secondo motivo è stato giudicato del tutto generico, difettando l’allegazione e la prova delle singole operazioni di investimento poste in essere.
Il terzo e il quarto motivo sono stati considerati parimenti inammissibili per genericità, non essendosi i ricorrenti confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, né avendo indicato le operazioni effettuate, il capitale investito, il danno e il nesso di causalità. In definitiva, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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