Conto corrente imprenditore, chiusura non provata e domanda di ricalcolo inammissibile (ABF Collegio di Milano n. 3832 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di ricalcolo della posizione di conto corrente e di cancellazione degli importi imputati, formulata senza indicare le specifiche voci di addebito contestate, è inammissibile perché sollecita un’attività consulenziale estranea alle funzioni dell’ABF, organo chiamato a decidere su fatti dedotti e provati. Sul piano sostanziale, la domanda volta a far riconoscere l’avvenuta chiusura del rapporto ricade nel criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.: spetta al ricorrente provare i fatti costitutivi, salvo che la carenza probatoria non sia sopperita dall’altra parte. In mancanza di tale prova il ricorso non può trovare accoglimento.

Il Fatto

La ricorrente, imprenditrice individuale, riferisce di essere stata intestataria di un conto corrente presso l’intermediario resistente e di averlo chiuso a giugno 2022, riconsegnando libretto degli assegni e carte. Sostiene di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni e di aver ritenuto concluso il rapporto. Nel 2023 si sarebbe avveduta che la banca non aveva chiuso il conto, sul quale gravava un saldo negativo di oltre € 2.700,00, anche per un addebito rimasto attivo in favore di un’azienda terza.

La ricorrente si dichiara disponibile a corrispondere € 1.200,00 per gli addebiti dell’azienda e chiede all’ABF di riconoscere la regolare chiusura del conto a giugno 2022, dichiarando non dovuti o ricalcolando gli ulteriori oneri successivi. La banca eccepisce l’inammissibilità della domanda di ricalcolo, nega di aver mai ricevuto richiesta di chiusura, afferma di aver inviato gli estratti conto e di aver rappresentato che l’addebito impediva l’estinzione fino alla revoca. Indica un debito residuo di € 7.617,20 a ottobre 2025 e si dichiara disponibile all’estinzione previa revoca e saldo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare della banca e la accoglie. Richiamando l’indirizzo consolidato della giurisprudenza ABF, ribadisce che non è consentito sollecitare un’attività consulenziale estranea agli scopi dell’Arbitro, il quale è chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non a rilasciare pareri. Sono pertanto inammissibili le domande esplorative, non determinate nel petitum o nella causa petendi, o che rimettano al Collegio verifiche tecniche e calcoli, come nel precedente del Collegio di Milano n. 4934 del 2025.

Nel caso concreto la domanda con cui la ricorrente chiede di disporre il ricalcolo della posizione e la cancellazione degli importi imputati dopo la chiusura non è articolata sotto il profilo delle voci di addebito contestate: essa è quindi inammissibile.

Passando al merito, il Collegio rileva che la ricorrente assume di aver chiuso formalmente il rapporto recandosi presso l’intermediario nel giugno 2022, di aver riconsegnato gli strumenti connessi e di aver visto disattivare l’home banking, ma non produce alcuna evidenza documentale a supporto. La banca, dal canto suo, nega di aver mai ricevuto la richiesta e si dichiara disponibile all’estinzione previo assolvimento degli obblighi per la revoca dell’accredito esistente.

Quanto alla dedotta mancanza di trasparenza, la ricorrente sostiene che dal giugno 2022 non le sarebbero più stati inviati gli estratti conto, con ciò ritenendo provata la chiusura; l’intermediario replica di aver trasmesso il 20.12.2023, a mezzo PEC, al legale della ricorrente gli estratti conto degli anni 2020-2023.

Il Collegio conclude che la circostanza dell’avvenuta richiesta di chiusura, posta alla base della domanda, non è provata. In applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., richiamando il Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716 del 2017, il Collegio di Napoli, decisione n. 6597 del 2013 e il Collegio di Roma, decisioni nn. 7106 e 7139 del 2015, il ricorso non può trovare accoglimento quando i fatti costitutivi non sono provati dal ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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