Truffa online con bonifici autorizzati dal cliente esclude responsabilità della banca (ABF Collegio di Milano n. 3363 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, che inserisce sia la disposizione sia tutti i fattori di autenticazione forte (SCA), l’operazione deve ritenersi autorizzata ai sensi della disciplina sui servizi di pagamento, anche se il consenso è viziato da dolo del terzo. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità del prestatore previsto dagli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 11/2010, che disciplina le sole operazioni non autorizzate. Resta possibile una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo i principi generali, ma solo in presenza di un apporto causale specifico o di anomalie macroscopiche che impongano il blocco. L’obbligo di recall è obbligazione di mezzi e non di risultato.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa legata a finti investimenti online. Dopo aver visto una pubblicità su una piattaforma social, veniva contattata da sedicenti broker che la inducevano ad aprire un account di trading e a versare un primo importo. Tra maggio e luglio 2025 eseguiva sei bonifici per un totale di € 11.216,24 su piattaforme di investimento in criptovalute. A fronte della richiesta di rientrare in possesso del capitale le veniva chiesto un ultimo pagamento a titolo di “onorario”, dopo il quale perdeva i contatti con i presunti broker.

Esperito infruttuosamente il reclamo, la cliente adisce l’Arbitro sostenendo la responsabilità dell’intermediario per non aver adottato presidi idonei a prevenire la frode: avrebbe dovuto rilevare l’anomalia delle operazioni e bloccarle o informarla del rischio. Chiede la restituzione della somma, oltre interessi e spese. L’intermediario si costituisce chiedendo il rigetto: le operazioni sono state disposte personalmente dalla cliente con tutte le credenziali, sono quindi autorizzate e non riconducibili alla PSD2; sussisterebbe semmai la colpa grave della cliente, mentre è escluso un obbligo di monitoraggio nel merito delle scelte dispositive.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla qualificazione delle operazioni. Dalla ricostruzione dei fatti, pacifica tra le parti, emerge che le sei disposizioni di bonifico sono state eseguite direttamente e personalmente dalla cliente, che ha inserito le disposizioni e le ha validate con i propri fattori di autenticazione forte.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi dell’Arbitro, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, l’operazione è autorizzata anche se il consenso è viziato dal raggiro. Le operazioni non possono quindi configurarsi come non autorizzate, essendo materialmente disposte dal titolare dello strumento. Ne consegue l’inapplicabilità del regime degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 11/2010 e l’esonero dell’intermediario dall’onere di provare autenticazione, registrazione e contabilizzazione.

L’inapplicabilità della disciplina speciale non esclude però una valutazione alla luce dei principi generali, in particolare degli artt. 1176 e 1375 c.c. in tema di diligenza, correttezza e buona fede. Su questo terreno la prospettazione della ricorrente non è condivisibile: una responsabilità concorrente si configura solo se emerge un apporto causale specifico dell’intermediario alla frode, ovvero la violazione di obblighi di protezione in presenza di evidenti anomalie.

Il Collegio richiama i propri precedenti: la sospensione dei pagamenti si giustifica solo davanti ad anomalie macroscopiche, per non rallentare inefficientemente il mercato dei servizi di pagamento. I sei bonifici, distribuiti in circa un mese e mezzo, di importo variabile e diretti a un unico beneficiario estero, non presentano caratteristiche di abnormità tali da imporre un blocco preventivo. Manca un dovere generale dell’intermediario di sindacare il merito delle scelte del cliente, e la ricorrente non ha prodotto documentazione sulla propria operatività storica, impedendo il confronto.

Quanto alle notifiche alert, anche ammesso che non siano state attivate, non è provato che avrebbero avuto efficacia dissuasiva, essendo la cliente convinta della liceità delle operazioni. Sul recall, l’obbligo di cooperazione è di mezzi e non di risultato: l’impossibilità di recuperare somme già accreditate non è imputabile all’intermediario del pagatore.

Il ricorso è quindi respinto: la perdita è ricondotta alla condotta fraudolenta di terzi e all’adesione della cliente al disegno criminoso, senza condotta colposa dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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