Chargeback e irrevocabilità dell’ordine di pagamento: nessun rimborso senza clausola in deroga (ABF Collegio di Torino n. 663 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, l’ordine impartito dall’utilizzatore è irrevocabile ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che l’intermediario risponde soltanto dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento dell’obbligo di eseguire i pagamenti autorizzati. Il diritto al rimborso per chargeback non deriva dalla disputa tra pagatore e beneficiario, ma deve trovare titolo in clausole del contratto quadro, in norme di legge o in fonti sublegali che deroghino al principio di irrevocabilità. In mancanza della prova di un siffatto accordo, il ricorrente non ha diritto alla restituzione delle somme addebitate per operazioni autorizzate. La banca è parte terza rispetto al rapporto tra pagatore ed esercente, sicché le contestazioni sull’acquisto di beni o servizi vanno rivolte alla controparte contrattuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la restituzione di € 1.245,00, corrispondenti a cinque operazioni di pagamento eseguite con carta di debito su siti esteri tra ottobre e novembre 2024, per le quali aveva attivato la procedura di chargeback. L’intermediario aveva già riaccreditato € 1.110,00 il 12.05.2025 e € 861,66 l’11.09.2025, a seguito dell’esito positivo della procedura su altre cinque transazioni.
Il ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto copia delle risposte degli esercenti, di non essere stato informato della chiusura della pratica a proprio sfavore e di non aver potuto partecipare al procedimento. Ha inoltre prospettato il sospetto di una frode, contestando l’autenticità delle operazioni e l’attendibilità delle prove degli esercenti. L’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che dagli esercenti, tramite il circuito internazionale, non erano emerse irregolarità.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato la controversia nella disciplina dei servizi di pagamento, con riferimento agli artt. 10, 10-bis e 12 del d.lgs. n. 11/2010 e al Regolamento Delegato (UE) n. 389/2017. Ha tuttavia rilevato che il ricorrente non ha negato di aver eseguito personalmente le operazioni, per cui non si è posta alcuna questione in ordine alla prova dell’autenticazione dei pagamenti contestati.
La questione centrale è stata individuata nel diritto del pagatore al rimborso in forza della procedura di chargeback. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dei Collegi ABF secondo cui, in base all’art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, il responsabile dell’inadempimento, nell’acquisto di beni e servizi, è il beneficiario del pagamento e non la banca emittente, la quale risponde solo dell’eventuale inadempimento nell’esecuzione del servizio, salvi accordi negoziali in deroga.
Sul punto ha citato Collegio di Torino, decisione n. 9417/2023 e Collegio di Coordinamento, decisione n. 1259/14, secondo cui l’obbligo dell’intermediario è solo quello di eseguire gli ordini impartiti e il diritto al rimborso non scaturisce dalla disputa tra pagatore e beneficiario, ma può derivare da clausole del contratto quadro, da norme di legge o da fonti sublegali nazionali.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza di tali presupposti nel caso concreto. Ha rilevato che il regolamento di chargeback non è stato allegato e che il contratto prodotto in atti non prevede alcunché in merito alla procedura. Non essendo stata data prova di un accordo in deroga al principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento, ha escluso il diritto del ricorrente al rimborso delle operazioni contestate.
Nota della Redazione
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