Estinzione anticipata e competenza ABF rileva data conteggio estintivo (ABF Collegio di Torino n. 661 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, la competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario si determina avendo riguardo al momento in cui il finanziamento è stato estinto, salvo che sia provata una diversa data. Il conteggio estintivo redatto dall’intermediario costituisce il riferimento documentale idoneo a individuare tale momento. Una liberatoria priva di indicazione della decorrenza, ancorché rechi una data successiva, non è idonea a dimostrare che l’estinzione sia avvenuta più tardi. Ne consegue che il ricorso proposto oltre il sesto anno precedente rispetto all’estinzione così accertata è inammissibile per incompetenza temporale, restando assorbite ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha riferito di aver stipulato nel 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 47 rate sulle 96 complessive. Dopo aver esperito il reclamo, ha chiesto in via principale il rimborso degli oneri non maturati per complessivi 724,67 euro, di cui 280,73 a titolo di spese fisse e 443,94 a titolo di commissioni accessorie; in via subordinata, l’applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e della curva degli interessi per quelli up front. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, la refusione delle spese di assistenza tecnica e il riconoscimento degli interessi legali.
L’intermediario ha eccepito la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che il rimborso sarebbe avvenuto tramite il TFR e che non si sarebbe verificato il presupposto dell’estinzione anticipata ex art. 125-sexies del T.U.B. Ha inoltre contestato l’esistenza di quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda anzitutto che la disciplina applicabile è quella dell’art. 125-sexies del T.U.B. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 e dalle modifiche introdotte dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Richiama quindi l’orientamento condiviso dai Collegi: criterio di proporzionalità puro per i costi recurring; metodo di riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi per i costi up front. Sugli oneri assicurativi ribadisce l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale, ferma la necessaria conoscibilità ex ante da parte del cliente.
Venendo al merito, il Collegio rileva un contrasto documentale. La parte ricorrente afferma che il prestito si è estinto dopo 47 rate, sulla base di un conteggio estintivo del 27/06/2019; l’intermediario ha allegato un diverso conteggio, emesso il 19/07/2019, dal quale emergono 48 rate scadute al 31/07/2019, oltre alla comunicazione del 22/07/2019 con cui ha chiesto ai destinatari il pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR a partire dal 1 agosto 2019.
Le parti hanno prodotto copia della medesima liberatoria, recante una data non coerente con quelle dei conteggi estintivi: risulta datata 27/01/2025 e non indica specificamente la decorrenza. Su questa base la parte ricorrente, assistita da un procuratore seriale in materia di cessioni del quinto, sostiene che il finanziamento sarebbe stato estinto solo in tale data. L’intermediario, dal canto suo, si è limitato a eccepire l’estinzione con decadenza dal beneficio del termine, senza entrare nel merito dell’effettiva data.
Il Collegio ritiene di non poter esaminare nel merito i rimborsi richiesti, perché le liberatorie versate in atti non forniscono elementi probanti sulla data di effettiva estinzione del prestito, e la parte ricorrente non ha allegato alcun supporto documentale da cui evincere una data successiva al 31/07/2019. In caso di richiesta di retrocessione degli oneri non maturati, i Collegi sono concordi nel ritenere che si debba utilizzare il momento dell’estinzione anticipata come riferimento per la determinazione della competenza temporale dell’Arbitro, salvo che sia provata una diversa data. Poiché le Disposizioni ABF (Sez. I, Par. IV) escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, e poiché il ricorso è stato proposto il 16/09/2025, il Collegio dichiara la propria incompetenza temporale, con assorbimento di ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Nota della Redazione
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