Valori IMU aree edificabili: illegittime senza istruttoria sui prezzi di mercato (TAR Campania n. 355 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui la giunta comunale determina i valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili ai fini IMU costituiscono atti di stima che, pur non vincolanti, orientano l’autoliquidazione del contribuente e condizionano l’accertamento. Esse devono fondarsi su una compiuta istruttoria che dia conto dei prezzi medi rilevati sul mercato e delle compravendite di aree analoghe, secondo quanto prescrive l’art. 1, commi 745 e 746, l. n. 160/2019. Ove il contribuente contesti specificamente l’assunzione di tali dati, l’Amministrazione è onerata della prova del loro espletamento, anche a norma dell’art. 64 cod. proc. amm.. Il carattere non cogente del valore presunto non esime l’ente dall’onere probatorio né sana la carenza di istruttoria. Le delibere di mera individuazione di valori presuntivi rientrano nella competenza della giunta comunale e non in quella del consiglio, non attenendo all’istituzione o all’ordinamento dei tributi.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di diritti dominicali su fondi ricadenti in zona F1 del PRG del Comune di Giugliano in Campania, impugnavano le deliberazioni di Giunta n. 49 del 7.4.2023 e n. 58 del 17.4.2023, con le quali il valore medio orientativo di mercato delle aree fabbricabili ai fini IMU per gli anni 2022 e 2023 era stato fissato, per la zona F1, in euro 80,00 al mq. Unitamente a tali atti venivano gravati la relazione istruttoria presupposta, il regolamento IMU approvato in via commissariale e la precedente delibera n. 30 del 24.3.2022.

Il Comune eccepiva l’intempestività del gravame avverso la delibera n. 49/2023, qualificata come confermativa della precedente per la zona F1, e la carenza di interesse, stante la natura non vincolante dei valori. Nel merito chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni. La delibera n. 49/2023 non è atto meramente confermativo: essa segue una nuova istruttoria, condotta mediante un tavolo tecnico tra i Settori interessati, e una rinnovata ponderazione degli interessi, sostituendo e assorbendo il provvedimento del 2022. L’identità del valore per la zona F1 integra una mera conferma, non un atto privo di nuova valutazione.

Quanto all’interesse, i valori non sono cogenti e sono superabili dall’ente e dal contribuente. Tuttavia essi orientano l’autoaccertamento, condizionano il contegno delle parti come parametro di riferimento e incidono sulla sfera dei contribuenti che vi si adeguano. La possibilità di dichiarare un valore inferiore è inoltre astretta a limiti rigorosi nel quantum e nel quomodo. Sussiste dunque l’interesse a contestarli ex ante.

Il terzo motivo, di carattere preliminare, è respinto. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 267/2000 il consiglio comunale delibera sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi. Le delibere in esame non attengono a tali profili, ma alla mera individuazione di valori presuntivi di riferimento. Si riespande pertanto la competenza generale della giunta ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 27572 del 2018, Cass. n. 22545 del 2017).

È invece fondata la prima censura. L’art. 1, commi 745 e 746, l. n. 160/2019 impone di considerare, tra l’altro, i prezzi medi rilevati sul mercato per aree analoghe. Le stesse delibere e la relazione istruttoria dichiarano di aver assunto dati di mercato, compravendite e informazioni di operatori qualificati. Di tale compendio non vi è però traccia agli atti, e l’allegazione è stata specificamente contestata dai ricorrenti.

Si è quindi riespanso l’onere probatorio dell’Amministrazione, che non lo ha assolto, limitandosi a ribadire la non vincolatività dei valori. Ne deriva la carenza di istruttoria e il vizio motivazionale, con valori apodittici e non giustificati. L’annullamento è limitato alla parte relativa alla determinazione del valore della zona F1. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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