L’istanza di sanatoria sospende la demolizione ma non la annulla (TAR Campania n. 360 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non incide sulla legittimità della previa ordinanza di demolizione e non ne determina l’inefficacia definitiva, ma ne sospende soltanto gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, dell’istanza. Rigettata la sanatoria, la demolizione deve essere eseguita dall’onerato e il relativo termine di adempimento decorre dalla conoscenza del diniego. Ne consegue che, decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione può legittimamente irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza, senza necessità di una nuova ordinanza di demolizione. La copia analogica del provvedimento nativo digitale, munita della prescritta dicitura e notificata a mezzo posta, soddisfa gli obblighi di legge ai sensi dell’art. 3, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. n. 82/2005.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un terreno sul quale la Polizia Municipale accerta, nel febbraio 2014, la realizzazione di due appartamenti adiacenti al piano terra, edificati senza il necessario permesso di costruire. Nel 2015 il Comune adotta l’ordinanza di demolizione n. 17; nel febbraio 2017 viene notificato il verbale di inottemperanza. I proprietari presentano quindi istanza di accertamento di conformità, che il Comune respinge nell’ottobre 2017. Il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione viene dichiarato estinto nel dicembre 2018.

Nel gennaio 2021 i ricorrenti ricevono l’avviso di accertamento esecutivo con cui il Dirigente, accertata la mancata ottemperanza all’ingiunzione, irroga la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 38, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 e del regolamento comunale sanzionatorio. Propongono ricorso al TAR deducendo la nullità dell’atto per difetti della copia analogica e l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione per effetto dell’istanza di sanatoria, oltre al difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. L’avviso è stato sottoscritto con firma digitale in formato PADES, con indicazione dei firmatari, firma e data, e reca la dicitura che la stampa costituisce copia analogica del documento informatico predisposto ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 82/2005, firmato digitalmente, conservato e disponibile presso l’ente. Sussistono pertanto i presupposti dell’art. 3, commi 4-bis e 4-ter, d.lgs. n. 82/2005 per ritenere valida la firma e satisfatti gli obblighi di conservazione ed esibizione.

Sul secondo motivo il TAR prende atto di un orientamento secondo cui l’istanza di accertamento di conformità, al pari dell’istanza di condono, determinerebbe la radicale inefficacia della pregressa ordinanza di demolizione, con obbligo di adottare un nuovo provvedimento repressivo in caso di esito negativo della sanatoria. La Sezione ritiene però più aderente al dato normativo l’orientamento maggioritario: l’istanza non pregiudica definitivamente l’efficacia dell’ordinanza, ma ne sospende gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, della stessa. Non deve quindi essere riesercitato il potere sanzionatorio e la demolizione dovrà essere eseguita una volta rigettata l’istanza, decorrendo il termine di adempimento dalla conoscenza del diniego. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 3541 del 04.06.2024, Cons. Stato, Sez. II, n. 2952 del 28.03.2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 2916 del 27.03.2024.

Applicando tale regola al caso concreto, l’efficacia dell’ordinanza di demolizione è stata sospesa dalla presentazione dell’istanza, nell’aprile 2017, fino al diniego dell’ottobre 2017. Da tale ultima data alla notifica dell’avviso impugnato sono decorsi ben più di 90 giorni, e neppure risulta dedotta la demolizione delle opere nel periodo di pendenza del giudizio. La sanzione irrogata è quindi pienamente legittima.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ritiene sufficiente il richiamo al regolamento comunale unitamente all’indicazione della consistenza e tipologia dell’abuso: da tali elementi è ricavabile l’iter logico seguito dall’Amministrazione, che era onere dei ricorrenti contestare nel merito. Il ricorso è infondato; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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