Case popolari: incostituzionale il punteggio per gli anni di residenza (Corte cost. n. 1/2026)
La Corte costituzionale ha cancellato la regola della Regione Toscana che, nei bandi per le case popolari, assegnava punti in graduatoria a chi risiedeva o lavorava da più anni nella zona del bando. La norma è l’Allegato B, lettera c-1), della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2, richiamato dall’articolo 10 della stessa legge. Dopo questa sentenza quella regola non esiste più.
Come funzionava il punteggio. Bastava che un componente del nucleo familiare avesse la residenza anagrafica o un lavoro continuativo nel territorio di riferimento del bando. Il punteggio saliva con gli anni: 1 punto dopo tre anni, 2 dopo cinque, 3 dopo dieci, 3,5 dopo quindici, 4 dopo venti. Quattro punti, per capirsi, valevano quanto l’intero punteggio massimo previsto per la gravità del disagio abitativo.
Il caso. Due associazioni hanno impugnato davanti al Tribunale di Firenze il bando per le case popolari del Comune di Arezzo del 2022, che applicava quella regola regionale, sostenendo che fosse discriminatoria. Il Tribunale non ha deciso da solo: ha sospeso il giudizio e ha chiesto alla Corte costituzionale di valutare la legge regionale, perché il bando si limitava a copiarla.
Perché la Corte l’ha dichiarata illegittima. Il punto di partenza è la funzione delle case popolari: servono a dare un’abitazione a chi non ha i mezzi per procurarsela, quindi il criterio guida deve essere lo stato di bisogno. Gli anni di residenza, dice la Corte, non misurano il bisogno. Anzi, riprendendo le proprie decisioni precedenti, osserva che proprio chi si trova in difficoltà si sposta più spesso da un luogo all’altro per cercare lavoro. Premiare la lunga permanenza significa quindi dare un vantaggio slegato dalla ragione per cui il servizio esiste.
Il risultato concreto è che una famiglia con un bisogno più grave poteva essere superata in graduatoria da una famiglia con un bisogno minore, solo perché presente sul territorio da più tempo. Per la Corte questo viola l’articolo 3 della Costituzione sotto tre profili: la regola è irragionevole rispetto allo scopo della legge, tratta in modo diverso persone che si trovano tutte in condizioni di fragilità, e contraddice il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali.
Che cosa invece resta valido. La Corte non ha vietato ogni riferimento al legame con il territorio. Ha anzi indicato espressamente il criterio corretto, già presente nella stessa legge toscana: l’anzianità di permanenza nella graduatoria. Chi aspetta un alloggio da anni ed è rimasto lì senza ottenerlo dimostra che il suo bisogno dura nel tempo. Quella è una circostanza legata al bisogno, e come tale può essere premiata.
Le censure fondate sul diritto dell’Unione europea, pure sollevate dal giudice, sono rimaste assorbite: la Corte non le ha esaminate, perché la violazione dell’articolo 3 era già sufficiente a chiudere la questione.
Cosa cambia in pratica. In Toscana i nuovi bandi per le case popolari non possono più attribuire punti in base agli anni di residenza o di lavoro nella zona. Chi ha partecipato a un bando costruito su quel criterio e si è visto superare in graduatoria ha un argomento nuovo e concreto da far valere, perché la norma su cui il bando si fondava è stata rimossa dall’ordinamento. Fuori dalla Toscana la sentenza non cancella automaticamente le leggi delle altre Regioni: quelle restano in vigore finché non vengono impugnate. Ma il principio è chiaro e già ripetuto più volte dalla Corte, e regge un’eventuale contestazione di regole analoghe altrove.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/1