Sindaco candidato alle regionali: dimissioni 60 giorni prima (Corte cost. n. 36/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate contro l’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Campania 29 maggio 2025, n. 6. La norma resta quindi in vigore: il sindaco campano che vuole candidarsi alle elezioni regionali deve lasciare la carica almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del quinquennio del Consiglio regionale.
La norma. Chi ricopre certe cariche pubbliche non può essere eletto in Consiglio regionale o alla presidenza della Giunta: è la cosiddetta ineleggibilità. L’effetto però non si produce se l’interessato cessa dalle sue funzioni entro un termine stabilito dalla legge. Per i sindaci dei comuni campani questo termine era di novanta giorni prima della scadenza naturale del quinquennio del Consiglio regionale. La legge regionale del 2025 lo ha portato a sessanta giorni.
Il caso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la nuova disposizione con ricorso del 25 luglio 2025. È un giudizio in via principale: il Governo contesta una legge regionale direttamente davanti alla Corte, senza che sia in corso un processo tra privati. La Regione Campania non si è costituita in giudizio.
Le censure del Governo. Secondo il ricorso la norma violerebbe l’articolo 122 della Costituzione, sul riparto di competenze in materia elettorale regionale, e gli articoli 3 e 51, cioè l’eguaglianza e il diritto di candidarsi. La regola avrebbe «ricadute penalizzanti» sui comuni di minori dimensioni, perché i sindaci «dovrebbero dimettersi molto prima di avere la certezza della loro candidatura». Ne deriverebbe una disparità rispetto ai sindaci di altre regioni e «una surrettizia riduzione della platea dei soggetti partecipanti alle elezioni», per di più «senza alcuna modulazione o distinzione dei relativi comuni su base demografica».
Una questione preliminare. La regola precedente, quella dei novanta giorni, non era mai stata impugnata. La Corte ha comunque esaminato il ricorso: nei giudizi in via principale non opera l’acquiescenza, perché la nuova norma «ha comunque l’effetto di reiterare la lesione».
La competenza della Regione. L’articolo 122 della Costituzione dà alle regioni una competenza legislativa concorrente sulla materia elettorale regionale, da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Il principio rilevante sta nell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 165 del 2004: la cessazione dalle funzioni deve avvenire «non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito». La Corte ne ricava che le regioni possono fissare termini anticipati. Il limite invalicabile è un altro: la cessazione non può collocarsi dopo la presentazione delle candidature, «che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo».
Eguaglianza e diritto di candidarsi. Avere un termine diverso da quello di altre regioni non viola di per sé il principio di eguaglianza: «il riconoscimento stesso di tale competenza comporta l’eventualità» di discipline diverse sul territorio nazionale. Anche il rischio di lasciare la carica «al buio», senza sapere se la candidatura sarà poi presentata, non lede il diritto di elettorato passivo, «trattandosi di un rischio immanente al sistema».
Il confronto con il caso pugliese. Nella sentenza n. 131 del 2025 la Corte aveva dichiarato illegittima una norma pugliese che imponeva le dimissioni centottanta giorni prima, giudicandola «notevolmente anticipata». Quella stessa decisione aveva però indicato come esempio di proporzionalità proprio il termine campano di sessanta giorni, «molto più contenuto». Applicando il test di proporzionalità, la Corte conclude che il legislatore regionale ha operato «un adeguato bilanciamento di interessi… tutti di rilievo costituzionale»: da un lato l’effettiva cessazione dalla carica, dall’altro la «continuità e stabilità amministrativa» dei comuni.
Cosa cambia in pratica. Per chi è sindaco in Campania la regola è confermata: per candidarsi al Consiglio regionale o alla presidenza della Giunta occorre cessare dalle funzioni almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del quinquennio, senza distinzioni legate alla popolazione del comune. La decisione non fissa invece un termine valido per tutta Italia: ciascuna regione può stabilire il proprio, purché la cessazione non slitti oltre il giorno di presentazione delle candidature e l’anticipo non risulti sproporzionato, come era accaduto per i centottanta giorni pugliesi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/36