Giochi con vincita in denaro: ricorsi solo al TAR Lazio (Corte cost. n. 5/2025)
Con la sentenza n. 5 del 2025 la Corte costituzionale ha salvato la regola che concentra a Roma i ricorsi contro i provvedimenti dell’amministrazione dei monopoli in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La norma è l’articolo 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, del codice del processo amministrativo: chi vuole impugnare quegli atti deve rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, e non al tribunale della propria regione.
Il caso. Due società che gestiscono sale da gioco avevano presentato all’Agenzia delle dogane e dei monopoli un’istanza sull’avvicendamento del concessionario per la raccolta del gioco del bingo in due sale della Provincia di Alessandria. L’ufficio interessato era la direzione territoriale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, con sede a Torino. L’amministrazione non ha risposto e le società hanno impugnato quel silenzio davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.
Il dubbio del giudice. Il tribunale piemontese ha rilevato di non poter decidere la lite: la legge gli imponeva di trasmetterla a Roma. Ha però ritenuto quella regola sospetta di incostituzionalità e si è rivolto alla Corte. Secondo il giudice, spostare a Roma anche le controversie su atti di un ufficio periferico, con effetti limitati a due sale di una provincia, è irragionevole (articolo 3 della Costituzione), contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25), svuota la competenza dei tribunali amministrativi regionali (articolo 125) e incide sul diritto di impugnazione (articolo 111). Ha aggiunto che la legge delega del 2009 sul processo amministrativo non autorizzava una simile concentrazione (articolo 76).
La decisione. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura fondata sull’articolo 111, perché l’ordinanza si limitava a citare tra parentesi il diritto di impugnazione, senza spiegare in che cosa consisterebbe la violazione. Tutte le altre questioni sono state dichiarate non fondate. Sull’eccesso di delega la Corte osserva che la regola contestata non è stata scritta dal decreto legislativo del 2010, ma inserita più tardi da una legge del 2012: l’articolo 76 riguarda solo il rapporto tra legge delega e decreto delegato e qui non viene in rilievo.
Perché la concentrazione regge. Le deroghe alla competenza territoriale, ricorda la Corte, sono ammesse se rispondono a uno scopo legittimo, se sono razionalmente collegate a quello scopo e se sono necessarie. Nel 2014, con la sentenza n. 174, la Corte aveva cancellato la parte della stessa norma relativa alle autorizzazioni dell’autorità di polizia, perché il questore è un’autorità periferica e gli interessi coinvolti erano di carattere locale. La situazione odierna è diversa. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è un’autorità centrale, pur articolata in più sedi sul territorio. I suoi atti servono a regolare il mercato del gioco lecito, a contrastare il gioco illegale e la ludopatia e a tutelare le entrate dell’erario. Anche quando li firma un ufficio territoriale, quegli atti applicano indirizzi decisi al centro e toccano interessi che vanno oltre quelli locali. Concentrare le liti in un solo tribunale evita che atti dello stesso tipo ricevano risposte diverse da tribunali diversi.
Il giudice naturale. La Corte precisa che il giudice naturale non è il giudice geograficamente più vicino ai fatti. Il principio è rispettato quando l’organo giudicante è istituito dalla legge e la sua competenza è definita in anticipo con criteri generali. È quanto accade in questo caso.
Che cosa cambia in pratica. Nulla rispetto a oggi: la regola resta in vigore. Chi contesta un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di giochi con vincita in denaro deve rivolgersi al TAR del Lazio, a Roma, anche se l’atto proviene da un ufficio locale e riguarda un solo esercizio. Restano invece ai tribunali regionali le controversie sulle autorizzazioni di polizia in materia di giochi, sottratte al TAR Lazio nel 2014. Sbagliare tribunale non è un errore neutro: il ricorso non viene deciso nel merito e il giudizio deve essere trasferito, con tempi e costi in più.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/5