Sanatoria 2020: la segnalazione Schengen non esclude più (Corte cost. n. 6/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una delle regole che escludevano i cittadini stranieri dalla sanatoria del lavoro irregolare del 2020. La norma colpita è l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui teneva fuori dalla regolarizzazione chi risultava segnalato nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere rispettato le regole di ingresso e di soggiorno di un altro Paese.
Cosa prevedeva la norma. L’articolo 103 aveva aperto una procedura per far emergere i rapporti di lavoro irregolari e regolarizzare la posizione di stranieri già presenti in Italia ma senza titolo di soggiorno. Il comma 10 elencava le cause che impedivano l’accesso alla procedura. Tra queste, alla lettera b), c’era la segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. La segnalazione operava come sbarramento automatico: l’amministrazione non poteva verificare che cosa ci fosse dietro.
Il caso. Un cittadino straniero aveva chiesto il permesso di soggiorno con quella procedura. La Questura di Salerno aveva respinto la domanda per la sola presenza di una segnalazione Schengen. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania aveva confermato il diniego, richiamando l’orientamento secondo cui il contenuto reale della segnalazione non è sindacabile. In appello, il Consiglio di Stato ha chiesto più volte chiarimenti sulle ragioni della segnalazione. Solo in seguito è emersa una nota del Ministero dell’interno del 29 dicembre 2023: la segnalazione era stata inserita dalla Prefettura della Dordogna con la causale “administrative return ban”, cioè divieto amministrativo di rientro, legato all’ingresso irregolare in Francia. Nessun altro elemento.
Il dubbio del giudice. Il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e ha investito la Corte costituzionale. Il ragionamento: la sanatoria serve proprio a regolarizzare chi si trova in Italia senza titolo, quindi escludere chi è entrato irregolarmente in un altro Paese dell’area Schengen contraddice lo scopo della legge. In più crea una disparità: chi arriva direttamente in Italia può accedere alla procedura, chi è passato prima da un altro Paese Schengen no, anche se la sua posizione è identica.
La decisione della Corte. La Corte ha accolto entrambe le censure fondate sull’articolo 3 della Costituzione. Ha rilevato la contraddizione interna: la norma impediva di partecipare a una procedura pensata per sanare l’irregolarità proprio a chi era irregolare. E ha riconosciuto la disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, distinte solo dal percorso seguito per arrivare in Italia.
Le regole europee. La Corte ha anche smontato l’idea che la segnalazione vincoli sempre gli altri Stati. Già la Convenzione di Schengen prevedeva una consultazione tra Stati per rilasciare comunque un titolo di soggiorno. Il regolamento (UE) 2018/1861 va oltre: prima di rilasciare o prorogare un permesso, lo Stato consulta quello che ha effettuato la segnalazione, il quale risponde entro dieci giorni; il silenzio vale come assenso; la decisione finale spetta allo Stato che rilascia il titolo, che deve valutare in concreto l’eventuale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Se il titolo viene rilasciato, la segnalazione va cancellata. Le censure legate agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione sono state assorbite.
Cosa cambia in pratica. La segnalazione Schengen, da sola, non è più un ostacolo insuperabile per l’accesso alla procedura di emersione dell’articolo 103. Resta ostativa quando dietro c’è una ragione sostanziale, perché le altre cause di esclusione previste dallo stesso comma 10 continuano a valere, compresa quella legata alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La dichiarazione di illegittimità costituzionale rimuove la norma dall’ordinamento: chi ha una domanda ancora pendente o un diniego contestato in giudizio, fondato solo su una segnalazione per irregolarità di ingresso o soggiorno in un altro Paese, ha ora una base per far valere le proprie ragioni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/6