Scippo, niente sconto di pena per i fatti lievi (Corte cost. n. 171/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha esaminato la pena prevista per il furto con strappo, cioè lo scippo, e ha respinto le censure rivolte all’articolo 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale. Le questioni sono state dichiarate non fondate: per lo scippo non viene introdotta l’attenuante del fatto di lieve entità e il trattamento sanzionatorio resta quello attuale.
Il caso. Le ordinanze erano due. Il Tribunale di Firenze giudicava un uomo che aveva strappato dal collo una collana d’oro a una persona che attraversava a piedi una piazza cittadina, per poi fuggire di corsa; la collana era stata recuperata poco dopo e restituita. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano giudicava un uomo che, su un treno fermo in stazione, aveva strappato dal collo della vittima una catenina d’oro con ciondolo, scendendo poi dal convoglio. In entrambi i processi il giudice ha sospeso la decisione e si è rivolto alla Corte.
Il dubbio. La norma punisce lo scippo con la reclusione da quattro a sette anni e con una multa; se ricorrono aggravanti si sale da cinque a dieci anni. I due giudici ritenevano quel minimo troppo alto per i fatti meno gravi. Chiedevano perciò che la pena potesse essere ridotta fino a un terzo quando, per le modalità dell’azione o per la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità. Segnalavano anche una disparità: per la rapina e per l’estorsione, reati a loro avviso più gravi, la Corte aveva già introdotto quell’attenuante, con il risultato che chi commette il fatto più grave può arrivare a una pena minima più bassa.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato di aver aggiunto l’attenuante della lieve entità a diversi reati, ma sempre per una ragione precisa: la norma descriveva condotte molto diverse tra loro, alcune ai margini della figura di reato, e serviva una valvola di sicurezza per adattare la pena al fatto concreto. Il furto con strappo, invece, è descritto in termini definiti. Lo strappo richiede sempre una violenza che la vittima avverte materialmente, attraverso l’oggetto sottratto, e comporta un contatto con l’autore del reato. Si tratta, secondo la Corte, di un’intrusione nella sfera personale che non si presta a gradazioni significative. La Corte ha aggiunto che lo scippo può facilmente degenerare in un reato più grave o produrre altri danni: chi subisce lo strappo della borsa può cadere a terra e farsi male.
Il confronto con gli altri reati. Nella rapina la violenza non è indispensabile, perché può bastare la minaccia, che la Corte considera meno grave; quel reato comprende quindi condotte molto variegate. Lo stesso vale per l’estorsione. Per questo, secondo la Corte, l’attenuante si giustifica per quelle figure e non per lo scippo. Non è pertinente neppure il paragone con il furto in abitazione, per il quale l’attenuante della lieve entità non è prevista. Le stesse considerazioni valgono per lo scippo aggravato, che si distingue dalla forma base solo per elementi di maggiore gravità.
Che cosa cambia in pratica. Nulla, sul piano della pena. Chi è giudicato per furto con strappo parte da un minimo di quattro anni di reclusione oltre alla multa, che diventano cinque anni nell’ipotesi aggravata. Il giudice può ancora riconoscere le attenuanti già previste dal codice, comprese quelle generiche, ma non può applicare una riduzione fondata sulla lieve entità del fatto. Va inoltre ricordato che, quando ricorrono le aggravanti dell’articolo 625, le attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti: la diminuzione si calcola sulla pena già aumentata. Una modifica di questo assetto, dopo questa decisione, può arrivare solo dal legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/171
Nota della Redazione
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