Figlio di due madri dopo PMA all’estero (Corte cost. n. 68/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 8 della legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita. La norma e’ incostituzionale nella parte in cui non prevede che il bambino nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero, nel rispetto delle leggi del luogo, alle tecniche di procreazione assistita abbia lo stato di figlio riconosciuto anche dell’altra donna che aveva dato il consenso preventivo a quelle tecniche e alla conseguente responsabilita’ genitoriale.
La norma. L’articolo 8 stabilisce che i nati a seguito di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che quel percorso ha avviato. L’articolo 9 della stessa legge aggiunge che chi ha prestato il consenso non puo’ poi disconoscere il figlio ne’ impugnare il riconoscimento per difetto di veridicita’. Il sistema, quindi, gia’ lega lo stato di figlio al consenso e non solo al legame biologico.
Il caso. Davanti al Tribunale di Lucca si discuteva della rettificazione di un atto di nascita. Due donne avevano fatto ricorso alla procreazione assistita all’estero, secondo le regole vigenti in quel Paese. Il bambino era nato in Italia e l’ufficiale dello stato civile aveva iscritto nell’atto di nascita sia la donna che aveva partorito sia l’altra, la cosiddetta madre intenzionale. La Procura della Repubblica ha impugnato l’atto per far cancellare l’indicazione della madre intenzionale. La stessa coppia aveva gia’ avuto un’altra figlia con lo stesso percorso, il cui atto di nascita riporta entrambe le donne e non e’ stato impugnato. La Procura ha dichiarato di non voler estendere la domanda. Se il ricorso fosse accolto, i due fratelli avrebbero uno stato diverso e, con madri biologiche diverse, nessun legame giuridico tra loro.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha chiesto alla Corte di verificare se questa disciplina rispetti gli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione. Il punto sollevato non era il diritto degli adulti a diventare genitori, ma la posizione del bambino, destinato a restare figlio di una sola persona. Il giudice ha ricordato che nel 2021, con la sentenza n. 32, la Corte aveva segnalato una lacuna dell’ordinamento e chiesto un intervento del Parlamento, rimasto senza seguito.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ristretto l’esame al solo articolo 8 e a un caso preciso: procreazione assistita praticata legittimamente all’estero e nascita in Italia. Ha ricordato che nella procreazione assistita la responsabilita’ genitoriale nasce dalla volonta’ che porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata. A quel consenso corrisponde il diritto del figlio a vedersi riconosciuto come tale. Su questo si innesta l’interesse del minore, insieme al principio per cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. L’orientamento sessuale dei genitori, ha aggiunto la Corte, non incide sull’idoneita’ ad assumere la responsabilita’ genitoriale.
Perche’ l’adozione non basta. Il Governo aveva sostenuto che l’adozione in casi particolari fosse sufficiente. La Corte ha risposto che quello strumento e’ strutturalmente inadeguato: richiede un procedimento con costi e tempi non brevi, produce effetti solo quando si conclude e dipende dall’iniziativa della madre intenzionale, che puo’ decidere di non attivarlo o di fermarsi. Nel frattempo il bambino resta in una condizione incerta, esposta anche alla crisi o alla morte della madre intenzionale. La Corte ha poi osservato che oggi gli ufficiali di stato civile si comportano in modo disomogeneo e che la richiesta di rettificazione del pubblico ministero non ha limiti di tempo. Nessun interesse contrario, infine, giustifica questa compressione: la situazione e’ diversa da quella della maternita’ surrogata, vietata e sanzionata penalmente.
Cosa cambia. Il bambino nato in Italia da procreazione assistita praticata legittimamente all’estero puo’ essere riconosciuto fin dalla nascita come figlio di entrambe le donne che hanno condiviso quel percorso, con le modalita’ ordinarie previste dal codice civile e dalle regole sullo stato civile. Restano fuori da questa decisione le condizioni per accedere alla procreazione assistita in Italia e i divieti collegati, oltre alla gestazione per altri.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/68