Recidiva semplice: niente aumento fisso di un terzo (Corte cost. n. 74/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede una regola di moderazione quando la recidiva semplice si somma a un’aggravante autonoma o a effetto speciale. In questi casi si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, e il giudice può aumentarla: l’aumento non è più obbligatoriamente di un terzo.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze si procedeva contro una persona accusata di minaccia aggravata, cioè minaccia commessa in uno dei modi indicati dall’articolo 339 del codice penale, e di porto fuori dall’abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello e di un altro strumento atto a offendere. Il pubblico ministero aveva contestato anche la recidiva semplice, perché l’imputato aveva già riportato due condanne, una nel 2015 e una nel 2017. Il giudice ha escluso le attenuanti generiche e ha ritenuto, dopo aver confrontato il fatto nuovo con i precedenti, che la recidiva andasse applicata.
Le regole in gioco. La minaccia aggravata è punita con la reclusione fino a un anno, mentre la minaccia semplice comporta solo la multa: si tratta quindi di una circostanza che cambia la specie della pena. L’articolo 63, terzo comma, del codice penale stabilisce che, in presenza di una circostanza di questo tipo o di una circostanza a effetto speciale, gli aumenti per le altre circostanze si calcolano sulla pena già così determinata. La recidiva semplice, dopo la riforma del 2005, comporta un aumento fisso di un terzo della pena da infliggere. Il quarto comma dello stesso articolo prevede invece, quando concorrono più circostanze a effetto speciale, un criterio più mite: si applica solo la pena della circostanza più grave e il giudice può aumentarla.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha osservato che da questo meccanismo nasce un risultato rovesciato. Chi ha alle spalle la forma meno grave di recidiva, quella semplice, subisce un aumento automatico di un terzo. Chi invece si trova nelle forme più gravi di recidiva, che sono circostanze a effetto speciale, beneficia del criterio più mite del quarto comma e può ricevere un aumento minore o nessun aumento. Il giudice ha aggiunto di non poter evitare il problema rinunciando alla recidiva, già ritenuta sintomo di maggiore pericolosità, né concedendo attenuanti generiche non giustificate. Ha quindi denunciato la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri: il giudice ha motivato in modo plausibile sia sull’applicazione della recidiva sia sull’impossibilità di una lettura diversa della norma, impedita dal suo tenore letterale. Nel merito, la Corte ricorda che la discrezionalità del legislatore nella scelta delle pene è ampia ma non è arbitrio, e resta soggetta al controllo sulla manifesta irragionevolezza e sulla proporzionalità. Ricorda anche che l’applicazione della recidiva non è mai automatica: presuppone che il nuovo delitto esprima davvero una maggiore pericolosità e una più elevata rimproverabilità. Ciò premesso, la Corte afferma che contrasta con la ragionevolezza far corrispondere a un minor grado di rimproverabilità una pena superiore, a parità di gravità oggettiva del fatto. Dopo la riforma del 2005 non si vede più la ragione per cui la recidiva semplice, meno grave, debba comportare un aumento automatico di un terzo, mentre la recidiva qualificata gode di un trattamento più favorevole. Una pena calcolata con un criterio irragionevole, aggiunge la Corte, non viene percepita come giusta e non può svolgere la funzione rieducativa richiesta dall’articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
Cosa cambia in pratica. Quando in un processo penale concorrono un’aggravante che cambia la specie della pena o a effetto speciale e la recidiva semplice, il giudice non deve più sommare un aumento fisso di un terzo. Applica la pena prevista per la circostanza più grave e può aumentarla, valutando il caso concreto. La differenza sulla pena finale può essere sensibile.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/74