Cittadinanza per discendenza: legittima la stretta del 2025 (Corte cost. n. 63/2026)
La Corte costituzionale ha salvato la stretta del 2025 sul riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Con la sentenza n. 63 del 2026, depositata il 30 aprile, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate sull’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992. La norma resta quindi in vigore.
La norma. L’articolo 3-bis è stato introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025, convertito dalla legge n. 74 del 2025. Stabilisce che chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione, ed è in possesso di un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Sono fatte salve alcune situazioni: il riconoscimento ottenuto in base a una domanda amministrativa presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (lettera a), la domanda presentata seguendo un appuntamento comunicato entro la stessa ora e data (lettera a-bis), la domanda giudiziale di accertamento depositata entro lo stesso termine (lettera b). Altre eccezioni riguardano chi ha un ascendente in possesso della sola cittadinanza italiana o un genitore che ha risieduto in Italia per due anni.
Il caso. Otto cittadini venezuelani, discendenti di un avo italiano emigrato nell’Ottocento, si erano rivolti al Tribunale di Torino per far accertare il proprio status di cittadini italiani. Avevano depositato la domanda il 28 marzo 2025, il giorno successivo al termine fissato dalla nuova norma. Per effetto dell’articolo 3-bis la loro richiesta non poteva essere accolta. Il Tribunale ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale.
I dubbi del giudice. Secondo il Tribunale la disposizione violava gli articoli 2 e 3 della Costituzione, perché incideva su situazioni già sorte e tradiva l’affidamento di chi riteneva di essere già cittadino, creando differenze legate al solo momento della domanda. Erano stati richiamati anche l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione alle norme sulla cittadinanza dell’Unione europea, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e al Protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che tra il 1876 e il 1925 emigrarono dall’Italia oltre 16,5 milioni di persone e che l’assenza di limiti generazionali ha reso astrattamente cittadini circa 60 milioni di discendenti. Ha poi osservato che con la Costituzione repubblicana la cittadinanza non è più solo un titolo formale: è collegata alla partecipazione democratica, perché la sovranità appartiene al popolo e chi vota concorre a decisioni che vincolano l’intera comunità. Da qui l’esigenza di un legame effettivo con la comunità nazionale. Il legislatore ha ampia discrezionalità in materia e può quindi limitare la trasmissione indefinita della cittadinanza per nascita da genitore italiano.
Affidamento e regole di passaggio. La disciplina transitoria non è stata ritenuta irragionevole. Chi aveva già ottenuto il riconoscimento o aveva già presentato la domanda entro il 27 marzo 2025 resta tutelato. Per chi non si era ancora attivato l’affidamento è stato considerato attenuato: la tutela dell’aspettativa, che si ricava dall’articolo 3 della Costituzione, non è assoluta e può cedere di fronte a esigenze di equità e di ragionevolezza complessiva del sistema.
Le altre censure. Le questioni fondate sulla Dichiarazione universale e sul Protocollo n. 4 sono state dichiarate inammissibili per insufficiente motivazione del giudice che le aveva sollevate. Quelle fondate sul diritto dell’Unione sono state respinte: la norma non toglie la cittadinanza a chi la possiede, ma limita l’acquisto di chi non ha mai ottenuto il riconoscimento amministrativo o giudiziale. Sono stati infine dichiarati inammissibili gli interventi di associazioni e di persone parti di altri giudizi analoghi, prive di un interesse diretto e immediato nella causa torinese.
Cosa cambia in pratica. Chi è nato all’estero, possiede un’altra cittadinanza e non aveva presentato la domanda entro le 23:59 del 27 marzo 2025 non può più ottenere la cittadinanza italiana per discendenza, salvo che ricorra una delle altre eccezioni previste dalla norma. Le domande depositate entro quel termine restano invece valide.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63