Rito abbreviato: quando il giudice non deve astenersi (Corte cost. n. 64/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale. Con la sentenza n. 64 del 2026 ha stabilito che il giudice che ha mandato a dibattimento alcuni imputati di rissa non è, solo per questo, incompatibile a decidere con il rito abbreviato la posizione di un altro imputato dello stesso fatto.
La norma. L’articolo 34 del codice di procedura penale indica i casi in cui un giudice non può decidere perché ha già compiuto determinati atti nel procedimento. Serve a tutelare la terzietà e l’imparzialità di chi giudica, evitando che decida chi ha già preso posizione sul merito dell’accusa.
Il caso. Davanti al Tribunale di Siena sei persone erano imputate di rissa aggravata. Nell’udienza predibattimentale, l’udienza filtro che precede il dibattimento, il difensore di uno degli imputati ha chiesto il giudizio abbreviato, subordinandolo a una perizia sulla capacità di intendere e di volere. Il giudice ha ammesso il rito abbreviato, ha separato i processi e ha disposto che gli altri cinque coimputati proseguissero davanti a un giudice diverso. Quando è arrivato il momento di definire il giudizio abbreviato, lo stesso giudice ha chiesto di astenersi. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo che il provvedimento già adottato non avesse natura decisoria.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha allora sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il suo ragionamento: per disporre la prosecuzione del processo verso i cinque coimputati aveva già valutato nel merito l’accusa. La rissa, inoltre, è un reato a concorso necessario, che esiste solo se partecipano almeno tre persone; valutare la posizione degli altri avrebbe quindi implicato una valutazione anche sulla sua. Poiché l’articolo 34, comma 2, non prevede l’incompatibilità in questa situazione, secondo il rimettente risultavano violati il diritto di difesa, il principio del giudice imparziale e gli obblighi internazionali richiamati dall’articolo 117 della Costituzione.
Quando scatta l’incompatibilità. La Corte ha ricordato le tre condizioni fissate dalla sua costante giurisprudenza. Il giudice deve avere valutato atti già compiuti per prendere una decisione, e non è sufficiente che ne abbia avuto conoscenza. La valutazione deve riguardare il merito dell’ipotesi accusatoria e non il semplice svolgimento del processo. Le valutazioni precedenti devono collocarsi in una fase diversa del procedimento, perché all’interno della stessa fase occorre preservarne la continuità ed evitare un’eccessiva frammentazione, che comporterebbe oneri organizzativi sproporzionati.
La decisione. La Corte ha confermato che nell’udienza predibattimentale il giudice esercita un vaglio penetrante del merito dell’accusa e che quell’udienza può quindi pregiudicare la fase decisoria successiva. Nel caso esaminato, però, il giudice aveva disposto la separazione dei processi. Dopo la separazione non c’è più un unico procedimento, ma procedimenti diversi: alcuni destinati al dibattimento, altri al giudizio abbreviato. All’imputazione comune corrispondono condotte distinte, riferibili a ciascun concorrente e valutabili in modo autonomo.
I reati a concorso necessario. La Corte ha riconosciuto che per questi reati l’incompatibilità può sussistere, ma non basta constatare in astratto che il reato richiede più partecipanti. Occorre che senza il concorso della persona ancora da giudicare il reato non possa dirsi perfezionato, perché verrebbe meno il numero minimo dei partecipanti. Nel caso concreto le persone per le quali era stata disposta la prosecuzione erano cinque, mentre per la rissa ne bastano tre. Il reato risultava quindi integrato anche senza la partecipazione dell’imputato rimasto, la cui posizione non era un elemento essenziale della fattispecie. Per questo la Corte ha escluso l’incompatibilità.
Cosa cambia in pratica. Chi è imputato insieme ad altri e chiede il giudizio abbreviato può trovarsi giudicato dallo stesso magistrato che ha mandato a dibattimento i coimputati, quando i processi sono stati separati. Una richiesta di astensione o di ricusazione fondata soltanto su questa circostanza non ha fondamento. Lo spazio per farla valere resta invece quando il reato richiede un numero minimo di partecipanti e, senza la posizione ancora da giudicare, quel numero non sarebbe raggiunto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/64