Avvisi IMU validi anche se la società non è iscritta all’albo (Corte cost. n. 62/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 62 del 2026, ha respinto le censure rivolte contro l’articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito nella legge n. 15 del 2025. Quella norma stabilisce che la società di progetto (oggi società di scopo), costituita dopo la gara per gestire l’accertamento e la riscossione delle entrate di un Comune, non deve iscriversi all’albo dei concessionari se è già iscritta la società che ha vinto la gara ed è sua socia.
La regola di partenza. L’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede un albo tenuto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, al quale si iscrivono i privati abilitati ad accertare e riscuotere i tributi di Comuni e Province. L’iscrizione richiede requisiti tecnici, finanziari, di onorabilità e professionalità, verificati ogni anno.
Il caso. Il Comune di Napoli ha affidato in concessione la gestione delle proprie entrate con lo strumento della finanza di progetto. La società vincitrice della gara, iscritta all’albo, ha costituito una società di progetto che è subentrata nel contratto e ha emesso gli atti. Due contribuenti li hanno impugnati: nel primo caso quattro avvisi di accertamento IMU dal 2019 al 2022, nel secondo un sollecito di pagamento collegato alla TARI 2020. Sostenevano che gli atti fossero nulli perché chi li aveva emessi non era iscritto all’albo.
Il dubbio dei giudici. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha sollevato la questione con due ordinanze. La norma non sarebbe stata davvero interpretativa, ma nuova e retroattiva, introdotta per sanare atti già emessi e incidere su cause pendenti. Avrebbe inoltre avvantaggiato senza ragione le società partecipate da un soggetto iscritto, sarebbe stata estranea al contenuto del decreto milleproroghe e, dichiarando legittimi gli atti già emessi, avrebbe invaso il campo del giudice.
La decisione. Una delle due ordinanze è stata dichiarata inammissibile, perché il giudice non aveva chiarito se l’avviso di accertamento presupposto fosse stato notificato: senza quel dato non si poteva capire se la norma servisse a decidere la causa. Tutte le altre questioni sono state dichiarate non fondate.
Perché la norma è interpretativa. Una norma può dirsi di interpretazione autentica quando sceglie uno dei significati già ricavabili dalla disposizione interpretata. Qui la disciplina della finanza di progetto prevede che la società costituita dall’aggiudicatario subentri nella concessione e lo sostituisca in tutti i rapporti con l’amministrazione, senza cessione del contratto. Da qui il dubbio sull’obbligo di iscrizione. L’incertezza era reale: la Corte di cassazione era stata investita della questione con un rinvio pregiudiziale, ritenuto ammissibile proprio per le gravi difficoltà interpretative. Prima dell’intervento del legislatore nessuna sentenza aveva annullato quegli atti.
Un vincolo importante. La Corte ha precisato che il socio iscritto all’albo non può uscire dalla società di progetto: deve restarvi fino alla verifica della corretta esecuzione del servizio. Se cede la quota o perde i requisiti, la società di progetto non può proseguire l’attività affidata dall’ente locale. Se poi l’incarico è assunto da più soggetti insieme, tutti quelli che svolgono materialmente accertamento e riscossione devono essere iscritti.
Concorrenza e legge-provvedimento. Non vi è disparità di trattamento: la società di progetto nasce dopo l’aggiudicazione, per iniziativa di chi i requisiti li possedeva già, mentre chi non li ha non può nemmeno partecipare alla gara. Le due situazioni non sono paragonabili. Non è neppure una legge-provvedimento la parte che dichiara legittimi gli atti emessi: ha contenuto astratto e non sottrae all’amministrazione i suoi compiti.
Cosa cambia in pratica. Chi riceve un avviso IMU o TARI da una società di progetto non può ottenerne l’annullamento invocando la sola mancata iscrizione all’albo di quella società, purché il socio che ha vinto la gara sia iscritto e resti socio. Restano contestabili gli altri vizi dell’atto: la notifica, il calcolo dell’imposta, i termini di decadenza e prescrizione, il merito della pretesa. La sentenza riguarda la legittimità della norma, non la fondatezza delle singole richieste di pagamento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/62