Appalti regionali e salario minimo di 9 euro: decide lo Stato (Corte cost. n. 60/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, che imponeva ai bandi regionali di premiare le imprese disposte a pagare i lavoratori almeno nove euro lordi l’ora. Con la sentenza n. 60 del 2026 ha stabilito che una regola di questo tipo tocca la tutela della concorrenza e può essere posta soltanto dallo Stato.
La norma regionale. La legge toscana riguardava le gare bandite dalla Regione e dai suoi enti e organismi strumentali, comprese le aziende sanitarie locali e le società in house, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La soglia dei nove euro non era un requisito per partecipare: l’impresa che si impegnava a rispettarla otteneva un punteggio aggiuntivo nella valutazione delle offerte. L’obiettivo dichiarato era contrastare il dumping contrattuale.
Come nasce la causa. Nell’agosto 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma. Secondo l’Avvocatura dello Stato la disciplina delle gare, e in particolare dei criteri di aggiudicazione, rientra nella tutela della concorrenza, materia che l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato. La Regione si è difesa sostenendo di aver esercitato le proprie competenze in materia di lavoro e di politiche sociali: il criterio non escludeva nessuno dalla gara e valeva allo stesso modo per tutte le imprese, senza vantaggi legati al territorio.
Il ragionamento della Corte. La tutela della concorrenza non è una chiave che apre ogni porta: se servisse ad attrarre allo Stato qualunque intervento, le competenze regionali si svuoterebbero. In settori come il trasporto pubblico locale o le concessioni su beni demaniali le Regioni conservano spazi propri. Nei contratti pubblici, però, l’esigenza di regole uniformi è più forte, perché normative regionali diverse creano dislivelli di regolazione e barriere territoriali. Per questo la disciplina delle procedure di gara, della selezione dei concorrenti e dei criteri di aggiudicazione spetta al legislatore statale. Un criterio premiale non è neutro: incide sulla valutazione delle offerte, sull’esito della gara e sulla scelta delle imprese se parteciparvi.
Nessun vuoto da colmare. La Corte ha aggiunto che la legge statale non è assente. Il codice dei contratti pubblici del 2023 tutela i lavoratori su più livelli: il Ministero del lavoro fissa ogni anno le tabelle del costo medio del lavoro, basate sui contratti collettivi; i costi della manodopera vanno indicati nei documenti di gara e restano fuori dal ribasso; l’offerta è esclusa se il costo del personale scende sotto quei minimi. Inoltre il bando deve indicare il contratto collettivo nazionale del settore e l’impresa può applicarne uno diverso solo se garantisce le stesse tutele. La Corte ha riconosciuto a questo sistema una funzione contro il dumping, collegata al principio costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente. Il punto di equilibrio tra concorrenza e tutela del lavoro lo fissa oggi lo Stato, e la Regione non può spostarlo.
L’argomento delle linee guida. La difesa regionale ha osservato che in passato la Giunta poteva già fissare livelli retributivi con proprie linee guida. La Corte ha replicato che quel potere si fondava su una norma del precedente codice dei contratti, cioè ancora su una scelta dello Stato, oggi abrogata. Gli altri motivi del ricorso sono rimasti assorbiti.
Cosa cambia in pratica. La norma toscana non può più essere applicata. I bandi della Regione, delle aziende sanitarie toscane e delle società in house tornano alle sole regole del codice dei contratti pubblici, senza il punteggio legato alla soglia dei nove euro. Per chi lavora negli appalti ad alta intensità di manodopera, come pulizie e vigilanza, la retribuzione resta ancorata alle tabelle ministeriali e al contratto collettivo indicato nel bando. Per le imprese, le condizioni di partecipazione restano le stesse su tutto il territorio nazionale. La Corte non ha detto che una soglia oraria minima sia in sé sbagliata: ha detto che, negli appalti pubblici, a stabilirla può essere solo il legislatore statale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/60