Trattenimento nei CPR: le regole devono stare in una legge (Corte cost. n. 96/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, il testo unico sull’immigrazione. E’ la norma che indica come avviene il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri, i CPR. La norma resta in vigore, ma la Corte ha riconosciuto che manca una disciplina di legge adeguata e ha affermato che spetta al legislatore introdurla.
La norma in discussione. Quando l’espulsione non puo’ essere eseguita subito, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto nel CPR. Un giudice deve convalidare il provvedimento entro quarantotto ore. Il trattenimento puo’ durare tre mesi ed essere prorogato fino a diciotto. Il comma 2 dell’articolo 14 assicura soltanto adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, l’informazione sul proprio status, l’assistenza, il rispetto della dignita’ e la liberta’ di corrispondenza. Per il resto rinvia a un regolamento del 1999, che affida le disposizioni sulla convivenza nel centro ad atti del prefetto, sentito il questore.
Il caso. Il Giudice di pace di Roma, sezione stranieri, doveva decidere su quattro richieste di convalida di trattenimenti disposti dal questore. Ha ritenuto legittimi i provvedimenti, ma ha sospeso la decisione e ha rimesso la questione alla Corte, perche’ la convalida avrebbe comportato una permanenza nel centro di almeno tre mesi.
Il dubbio del giudice. L’articolo 13, secondo comma, della Costituzione contiene una riserva assoluta di legge: solo la legge puo’ stabilire i casi e i modi delle restrizioni della liberta’ personale. Secondo il giudice, la legge indica i casi del trattenimento ma non i modi, lasciati a fonti secondarie e ad atti amministrativi. Inoltre nessuna norma dice quale giudice possa controllare come il trattenimento viene eseguito, a differenza di quanto accade per i detenuti in carcere, tutelati dall’ordinamento penitenziario e dalla magistratura di sorveglianza.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha confermato che il trattenimento nel CPR incide sulla liberta’ personale, perche’ comporta un assoggettamento fisico all’altrui potere. Vale quindi l’articolo 13 della Costituzione e la legge deve prevedere, almeno nel nucleo essenziale, anche i modi della restrizione. Su questo la Corte ha dato ragione al giudice: la norma censurata e’ inidonea a definire in modo sufficientemente preciso quali siano i diritti delle persone trattenute. Il rinvio al regolamento non soddisfa la riserva di legge, anche perche’ le regole finiscono per essere decise dai prefetti e possono risultare diverse da un centro all’altro. Nemmeno le direttive europee contengono una disciplina completa.
Perche’ allora inammissibili. La Corte non puo’ scrivere la disciplina mancante. Nell’ordinamento non esiste un’altra legge da estendere per colmare il vuoto: non lo e’ l’ordinamento penitenziario, perche’ il trattenimento nel CPR deve restare estraneo a ogni carattere sanzionatorio. Come gia’ nella sentenza n. 22 del 2022 sulle REMS, le questioni sono state percio’ dichiarate inammissibili. La Corte ha comunque indicato i punti che la legge dovra’ regolare: caratteristiche degli edifici e dei locali, igiene personale, alimentazione, permanenza all’aperto, servizio sanitario, colloqui con il difensore e con i parenti, attivita’ di socializzazione.
La seconda questione. Anche la censura sull’assenza di un giudice competente e’ stata dichiarata inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo. Oggi, spiega la Corte, chi subisce condotte lesive puo’ gia’ agire con la richiesta di risarcimento del danno prevista dall’articolo 2043 del codice civile e con i provvedimenti d’urgenza dell’articolo 700 del codice di procedura civile. La Corte aggiunge pero’ che questa tutela sconta la mancanza di regole specifiche e che alla legge spettera’ individuare il giudice competente e prevedere un procedimento nel quale la persona trattenuta possa agire direttamente.
Cosa cambia. Nell’immediato la norma resta e i trattenimenti proseguono. Chi e’ trattenuto e ritiene violati i propri diritti puo’ rivolgersi al giudice civile in via d’urgenza o chiedere il risarcimento, oltre a presentare istanze e reclami ai garanti delle persone private della liberta’ personale. Resta il punto affermato dalla Corte: i modi del trattenimento devono essere disciplinati da una legge, e l’intervento e’ urgente perche’ riguarda la liberta’ personale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/96