Processo in assenza: chi paga il consulente della difesa (Corte cost. n. 12/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale. La norma non prevedeva che, in un particolare processo celebrato senza l’imputato, lo Stato anticipasse onorario e spese del consulente tecnico nominato dal difensore d’ufficio: ora deve anticiparli, salvo chiederne la restituzione se l’imputato diventa rintracciabile.
Il caso. Davanti alla Corte d’assise di Roma si celebra il processo a quattro ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano, accusati del sequestro del ricercatore italiano Giulio Regeni e, uno di loro, delle lesioni e dell’omicidio. Gli imputati non sono mai comparsi. Il processo si svolge in loro assenza per effetto della sentenza n. 192 del 2023 della stessa Corte: quando si procede per delitti commessi con atti di tortura e lo Stato di appartenenza dell’imputato non collabora, il giudice può andare avanti anche senza la prova che l’imputato sappia del processo, salvo il diritto a un nuovo processo in presenza.
Il problema concreto. Nel dibattimento è stato necessario tradurre dall’arabo alcuni verbali. Dopo una prima traduzione contestata, la Corte d’assise ne ha disposta un’altra e il pubblico ministero ha confermato il proprio consulente tecnico. I difensori d’ufficio hanno chiesto di nominarne uno anche loro, e si sono fermati davanti a un ostacolo: la legge fa pagare allo Stato il consulente di parte solo se l’imputato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, beneficio che richiede una domanda dell’interessato e la verifica del reddito. Le autorità egiziane non hanno mai comunicato gli indirizzi degli imputati, quindi i difensori non hanno potuto parlare con loro né presentare quella domanda.
La questione sollevata. Il giudice ha portato il problema alla Corte costituzionale. Non chiedeva un patrocinio gratuito svincolato dal reddito, ma che lo Stato anticipasse la spesa, con possibilità di recuperarla poi dagli imputati, come già avviene per il compenso del difensore d’ufficio di un imputato irreperibile. L’Avvocatura dello Stato si è opposta: un’anticipazione senza requisiti di reddito sarebbe estranea al sistema.
Il ragionamento della Corte. Il consulente tecnico fa parte dell’ufficio di difesa e serve a discutere la perizia disposta dal giudice. Di regola, però, in un processo in assenza lo Stato non è tenuto a pagarlo: se l’imputato sceglie liberamente di non partecipare, quella scelta riguarda anche gli strumenti difensivi ulteriori. Qui l’assenza non deriva da una scelta degli imputati, che non può nemmeno essere presunta, perché il rifiuto dello Stato estero impedisce ogni contatto. Inoltre il difensore d’ufficio non può addossare il costo agli assistiti né farselo rimborsare dallo Stato, perché il compenso del consulente non rientra tra le spese rimborsabili al difensore. Restavano due strade: pagare di tasca propria o rinunciare all’esperto. Per la Corte è un ostacolo ingiustificato al diritto di difesa garantito dall’articolo 24, secondo comma, della Costituzione.
La regola introdotta. La Corte non ha esteso il patrocinio per i non abbienti, il cui costo resta definitivamente allo Stato. Ha preso a modello l’anticipazione prevista per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile. Lo Stato anticipa onorario e spese del consulente; il magistrato li liquida con i criteri del testo unico sulle spese di giustizia, non con le tariffe professionali; restano esclusi i compensi per consulenze che all’atto dell’incarico apparivano irrilevanti o superflue. Se gli imputati diventano rintracciabili, lo Stato chiede indietro le somme.
Cosa cambia in pratica. Per i processi ordinari non cambia nulla. Chi vuole che lo Stato paghi il proprio consulente tecnico deve ancora ottenere il patrocinio a spese dello Stato, dimostrando di rientrare nei limiti di reddito. La nuova regola vale in un’ipotesi ristretta: delitti commessi con atti di tortura secondo la Convenzione di New York del 1984, processo in assenza reso possibile dal rifiuto di cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato. La Corte ha inoltre ammesso i difensori a costituirsi nel giudizio costituzionale senza la procura speciale dei loro assistiti, perché l’impossibilità di ottenerla dipendeva dallo stesso rifiuto di collaborare che ha reso necessario il processo in assenza.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/12