Il giudice si dichiara incompetente per valore: cosa fare (Corte cost. n. 92/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 92 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 45 del codice di procedura civile. Resta quindi la regola per cui, quando un giudice si dichiara incompetente per il valore della causa, l’errore va contestato dalle parti: non esiste un controllo automatico affidato al giudice che riceve il processo.
Il caso. La lite riguardava il pagamento del compenso per un servizio di pulizia stradale. Il Giudice di pace di Piacenza si era dichiarato incompetente, ritenendo che il valore della causa non fosse determinato, perché la verifica del dovuto avrebbe richiesto accertamenti tecnici. La causa era stata quindi riassunta davanti al Tribunale di Piacenza. Il Tribunale, però, riteneva che il valore fosse determinato e pari a circa 1.862,62 euro, cioè al compenso richiesto: a suo giudizio la causa doveva restare al Giudice di pace.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale non poteva rimettere la questione alla Corte di cassazione. L’articolo 45 consente infatti il cosiddetto regolamento di competenza d’ufficio solo quando il primo giudice ha declinato la competenza per materia o per territorio inderogabile, non quando l’ha declinata per valore. Il Tribunale ha allora sollevato questione di legittimità costituzionale, lamentando la violazione degli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione: il giudice adito potrebbe spogliarsi della causa con una decisione non controllabile, casi identici finirebbero davanti a giudici diversi, il processo dipenderebbe dalla volontà del singolo magistrato e ne deriverebbero carichi di lavoro impropri, disagio per le parti e spese aggiuntive.
Cosa prevede il sistema. La Corte ricostruisce il meccanismo. L’articolo 44 del codice stabilisce che, se la decisione sull’incompetenza non viene impugnata, quella decisione diventa incontestabile e la competenza del giudice indicato si consolida. Fanno eccezione la materia e il territorio inderogabile, criteri considerati più forti, per i quali il secondo giudice può dissentire e chiedere l’intervento della Cassazione. La scelta risale al legislatore del 1940 e protegge in modo rafforzato solo gli aspetti qualitativi della causa, non quelli quantitativi.
Il ragionamento della Corte. Sul giudice naturale, la Corte ricorda che la Costituzione richiede criteri generali fissati in anticipo e vieta scelte compiute dopo il fatto, ma non impone che i criteri restino immobili: quel che conta è che lo spostamento non dipenda dalla pura discrezionalità del giudice. Qui non dipende: la competenza si cristallizza per effetto di una regola di legge, l’articolo 44, che opera in modo automatico quando nessuno impugna. La Corte osserva inoltre che la decisione sulla competenza per valore non è affatto insindacabile. Le parti possono proporre il regolamento di competenza; contro le decisioni del Giudice di pace è ammesso anche l’appello. Se nessuno usa questi rimedi, l’inerzia equivale ad accettazione e prevale l’esigenza di una ragionevole durata del processo. Per le stesse ragioni non c’è disparità di trattamento e non c’è violazione della riserva di legge sul processo. Quanto al buon andamento, la Corte ribadisce che l’articolo 97 riguarda l’organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari e non l’esercizio della funzione di giudicare.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia nelle regole, ma la decisione chiarisce un punto che pesa nei processi civili di modesto valore. Se un giudice si dichiara incompetente per il valore della causa e la parte ritiene che sbagli, deve reagire subito con gli strumenti previsti, nei termini di legge. Se non lo fa, la causa prosegue davanti al giudice indicato e su quel punto non si torna indietro, neppure se il secondo giudice la pensa diversamente. Il costo dell’errore, in termini di tempo e di spese, ricade quindi su chi non lo ha contestato.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/92