Reversibilità al coniuge dello stesso sesso sposato all’estero (Corte cost. n. 91/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente di attribuire la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, quando la morte dell’altro componente è avvenuta prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili. È la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026.
Il caso. Due uomini legati da stabile convivenza avevano avuto un figlio negli Stati Uniti, nato nel 2010 con fecondazione assistita e registrato in Italia con l’indicazione di un solo padre. La coppia si era sposata a New York il 2 novembre 2013. Uno dei due è morto l’8 ottobre 2015. Solo il 4 ottobre 2016 quel matrimonio è stato trascritto in Italia come unione civile, e nel 2017 è stata trascritta la decisione statunitense che accertava la paternità dell’altro genitore. L’INPS ha negato la pensione ai superstiti. La Corte d’appello di Milano ha invece riconosciuto il diritto del partner e del figlio minore, e l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione.
Il dubbio. Le sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno sollevato d’ufficio la questione. Hanno osservato che la norma del 1939 attribuisce la pensione al coniuge e che le regole del 2016 e del 2017 sulle unioni civili non si applicano all’indietro: il diritto alla reversibilità si valuta in base alla legge in vigore al momento del decesso dell’assicurato. Restava però un dubbio di ragionevolezza, perché la coppia aveva formalizzato il vincolo all’estero e non aveva alcuna possibilità, in quel momento, di farlo valere in Italia.
Il ragionamento della Corte. Le eccezioni di inammissibilità del Presidente del Consiglio dei ministri sono state respinte. La Corte ha poi chiarito che la pensione di reversibilità non ha le caratteristiche della retribuzione: il rapporto di lavoro ne è il presupposto, ma non la causa, e il sistema è finanziato dalle generazioni attive a favore di quelle inattive, secondo un vincolo di solidarietà che lega le generazioni nel tempo. Per questo non si applica la direttiva europea 2000/78/CE, che esclude dal proprio campo i pagamenti effettuati dai regimi statali.
Nel merito la Corte ha ricordato che non esiste un obbligo costituzionale di equiparare le unioni omosessuali al matrimonio e che il confronto è possibile solo per profili specifici, quando la differenza di trattamento risulti irragionevole. Resta ferma l’esclusione delle semplici convivenze, sia omosessuali sia eterosessuali. Il caso deciso è però diverso e circoscritto: la coppia si era sposata all’estero nel 2013, quando in Italia non esisteva ancora una norma che consentisse di attribuire effetti a quel matrimonio, e il decesso è avvenuto prima della legge sulle unioni civili. Oggi la legge riconosce al matrimonio contratto all’estero gli effetti dell’unione civile e mette sullo stesso piano il coniuge e l’unito civilmente ai fini della pensione ai superstiti. Escludere il superstite per il solo fatto che la morte è arrivata prima determina una disparità di trattamento ingiustificata rispetto alle altre categorie di aventi titolo. La reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato al patrimonio comune e a quello dell’altro e realizza una forma di ultrattività della solidarietà familiare: una scelta legislativa che incide su tale solidarietà in modo irragionevole non è conforme alla Costituzione. La violazione riguarda l’articolo 3 della Costituzione, che il giudice non aveva citato espressamente ma di cui aveva richiamato il contenuto chiedendo un controllo di ragionevolezza. Le altre censure sono state assorbite.
Cosa cambia in pratica. La norma non può più essere applicata nella parte dichiarata illegittima. A chi aveva contratto matrimonio all’estero con una persona dello stesso sesso e ha perso il partner prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 non può più essere opposto quel limite, fermi restando gli altri requisiti della pensione ai superstiti. La decisione non estende invece la reversibilità alle coppie soltanto conviventi, senza un matrimonio celebrato all’estero.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/91