Fotovoltaico a terra su terreni agricoli: cosa è consentito (Corte cost. n. 127/2026)
La Corte costituzionale ha respinto tutte le censure contro il divieto di installare impianti fotovoltaici con i pannelli appoggiati a terra sui terreni classificati come agricoli. Il divieto, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, resta quindi in vigore.
Come funziona il divieto. Nelle zone che i piani urbanistici classificano come agricole non si possono installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Le eccezioni sono elencate dalla legge: rifacimento o ricostruzione di impianti già esistenti, purché non aumenti l’area occupata; cave e discariche esaurite o ripristinate; aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali; aree interne agli stabilimenti industriali e terreni agricoli entro 500 metri da questi; terreni entro 300 metri dalle autostrade. Il divieto non vale poi per le comunità energetiche rinnovabili né per i progetti del PNRR, e non si applica ai progetti per i quali era già stata avviata una procedura autorizzativa quando il decreto è entrato in vigore.
Il caso. Alcune società che producono energia solare hanno impugnato davanti al TAR del Lazio il decreto ministeriale del 21 giugno 2024, che dà attuazione a quel divieto individuando le aree idonee agli impianti. I loro progetti riguardavano impianti agrivoltaici cosiddetti non avanzati, cioè con i pannelli posati al suolo. Il TAR ha ritenuto di non poter annullare il decreto senza prima rimuovere la legge su cui si fonda e ha rimesso la questione alla Corte.
Le obiezioni del giudice. Secondo il TAR il divieto colpisce oltre metà del territorio nazionale e rischia di impedire il raggiungimento degli obiettivi europei sulle rinnovabili; sacrifica in modo assoluto lo sviluppo sostenibile a favore della sola conservazione del suolo; e opera sulla base della semplice classificazione urbanistica del terreno, senza guardare se quel terreno sia davvero coltivato o che colture ospiti.
La risposta della Corte. Il primo punto smonta la premessa. Il divieto non riguarda tutti gli impianti solari, ma solo quelli con i moduli a terra: sui terreni agricoli restano consentiti gli impianti agrivoltaici con i pannelli sollevati dal suolo, che permettono di continuare a coltivare e a pascolare sotto di essi. Il giudice, osserva la Corte, non ha dimostrato che lo spazio residuo sia tanto esiguo da compromettere gli obiettivi europei: l’ha affermato, non provato.
Sul secondo punto la Corte ricorda che nessun bene costituzionale prevale in assoluto sugli altri. Il suolo agricolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile, legata alla sicurezza alimentare e alla biodiversità, e il paesaggio agrario è anch’esso paesaggio tutelato dall’articolo 9 della Costituzione. Bilanciare la spinta alle rinnovabili con la tutela del suolo spetta al legislatore, e quel bilanciamento qui resta entro la soglia della ragionevolezza.
Sul terzo punto la Corte applica il test di proporzionalità e lo supera in tutti e tre i passaggi: la misura è idonea, perché agisce sul bene scarso che è il suolo; è necessaria, perché la produzione agricola non si può preservare se i pannelli poggiano al suolo; è proporzionata, perché il sacrificio imposto alle imprese è tollerabile, potendo esse investire sull’agrivoltaico con moduli sollevati.
Quanto alla classificazione urbanistica, la Corte risponde che la certezza del diritto impone di riferirsi a categorie giuridiche stabili, non a condizioni di fatto mutevoli come il degrado o il mancato uso di un terreno. Conta l’astratta utilizzabilità agricola dell’area, non l’uso in atto. Ed è respinta anche l’idea di proteggere solo le colture di pregio, come le produzioni biologiche o a denominazione: la tutela riguarda anche le colture ordinarie e tradizionali.
Cosa cambia in pratica. Chi possiede un terreno agricolo non può ospitarvi un impianto fotovoltaico con i pannelli appoggiati a terra, salvo che ricorra una delle eccezioni elencate. Resta invece praticabile l’agrivoltaico con moduli sollevati, che lascia proseguire la coltivazione. Nel frattempo la regola si è spostata: il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito nel gennaio 2026, ha abrogato la norma qui esaminata e ne ha trasferito il contenuto nell’articolo 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, chiedendo in più, per gli impianti agrivoltaici, una dichiarazione asseverata che attesti la conservazione di almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/127
Nota della Redazione
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