Fotovoltaico a terra su terreni agricoli: cosa è consentito (Corte cost. n. 127/2026)
Con la sentenza n. 127 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate sul divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree che i piani urbanistici classificano come agricole. Il divieto resta quindi in vigore.
La norma. Il divieto è stato introdotto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge n. 101 del 2024, ed è richiamato dall’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190 del 2024. Riguarda soltanto i moduli appoggiati al suolo, non ogni impianto solare.
Il caso. Alcune società del settore solare e un’associazione di imprese elettriche hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024, che individua le aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili. I loro progetti prevedevano pannelli collocati a terra. Il TAR ha sollevato le questioni con quattro distinte sentenze non definitive.
Il dubbio del giudice. Secondo il TAR il divieto ostacola gli obiettivi europei sulle rinnovabili fissati dalla direttiva UE 2018/2001 e dal regolamento UE 2018/1999, e viola quindi gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Il giudice lamentava anche la violazione degli articoli 3 e 9: un divieto generalizzato su vasta parte del territorio, fondato sulla sola classificazione urbanistica dei terreni, senza considerarne il concreto utilizzo.
Le questioni preliminari. La Corte ha respinto l’eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui le questioni erano solo ipotetiche, e la richiesta di restituire gli atti al TAR per il sopravvenuto decreto-legge n. 175 del 2025: le modifiche non soddisfano le censure e hanno semmai ristretto ulteriormente le aree agricole utilizzabili.
Il vincolo europeo. La Corte ha osservato che la norma non vieta tutti gli impianti solari nelle aree agricole, ma soltanto quelli con moduli collocati a terra. Restano consentiti gli impianti agrivoltaici con moduli elevati dal suolo, che permettono di proseguire le coltivazioni e il pascolo sul sito di installazione. Manca una definizione puntuale di moduli collocati a terra, ma la finalità della disciplina resta chiara: limitare il consumo di suolo agricolo. Il giudice che ha sollevato la questione non ha dimostrato che questi limiti compromettano il raggiungimento degli obiettivi europei sulle rinnovabili.
Ragionevolezza e paesaggio. Anche le censure sugli articoli 3 e 9 sono state respinte. Per la Corte la disciplina realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra interessi che attengono tutti alla tutela dell’ambiente: da un lato la promozione della transizione ecologica, dall’altro la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture e della biodiversità. Non è illegittimo neppure il richiamo alla classificazione urbanistica: la certezza del diritto impone di fondare la regola su criteri giuridici oggettivi, e non su elementi mutevoli come l’uso concreto o il degrado temporaneo del terreno. Non conta l’utilizzazione agricola in atto, ma l’astratta utilizzabilità dell’area come agricola.
Le eccezioni. La legge indica comunque aree in cui i moduli a terra restano ammessi: i siti già occupati da impianti della stessa fonte; le cave e le miniere cessate o abbandonate e le discariche chiuse o ripristinate; i sedimi ferroviari, autostradali e aeroportuali; le aree industriali e quelle agricole entro 500 metri da esse; le aree entro 300 metri dalla rete autostradale. Il divieto non si applica ai progetti per una comunità energetica rinnovabile né a quelli attuativi del PNRR, e non colpisce i progetti per i quali era già stata avviata una delle procedure amministrative necessarie alla data di entrata in vigore del decreto.
Cosa cambia in pratica. Per chi possiede o coltiva un terreno agricolo la regola è confermata: i pannelli appoggiati al suolo non sono ammessi, salvo le eccezioni elencate, mentre gli impianti con moduli sollevati da terra restano possibili. La Corte non ha affermato che le aree agricole siano sottratte alla transizione energetica, ma che la legge può escludere una sola modalità di installazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/127