Esdebitazione: si può chiedere dopo la chiusura della procedura (Corte cost. n. 74/2026)
La Corte costituzionale ha stabilito che chi esce da una liquidazione giudiziale può chiedere di essere liberato dai debiti rimasti impagati anche subito dopo la chiusura della procedura, e non soltanto prima. Con la sentenza n. 74 del 2026 ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione sollevata sull’articolo 281, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Di cosa si parla. L’esdebitazione è la liberazione dai debiti che restano insoddisfatti al termine della liquidazione giudiziale. Serve a permettere al debitore meritevole di tornare nel sistema economico senza il peso delle esposizioni passate. L’articolo 281, comma 1, prevede che il tribunale dichiari inesigibili quei debiti, su istanza del debitore, «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura».
Il caso. Una persona titolare di un’impresa individuale aveva subito l’apertura della liquidazione giudiziale nel dicembre 2022. La procedura si era chiusa nel dicembre 2024. Circa tre mesi dopo, nel marzo 2025, la persona ha chiesto al tribunale l’esdebitazione. Il tribunale ha dubitato che la domanda fosse ancora possibile, perché la norma sembrava imporre che la decisione sull’esdebitazione arrivasse insieme al decreto di chiusura.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Arezzo ha sollevato la questione richiamando l’articolo 76 della Costituzione, che riguarda i limiti entro cui il Governo può scrivere le norme delegate dal Parlamento. La legge di delega n. 155 del 2017 chiedeva infatti di prevedere la possibilità di presentare domanda di esdebitazione «subito dopo la chiusura della procedura». La vecchia legge fallimentare concedeva addirittura un anno dalla chiusura del fallimento. Il decreto delegato, invece, sembrava aver cancellato ogni spazio successivo alla chiusura. Il giudice chiedeva perciò di eliminare dalla norma le parole sulla contestualità.
La decisione. La Corte non ha cancellato nulla, ma ha indicato come la norma va letta. La parola «contestualmente» va intesa in senso logico, non in senso strettamente cronologico. Le situazioni possibili sono due. Se il debitore presenta l’istanza prima della chiusura, il tribunale decide con lo stesso decreto di chiusura. Se la presenta subito dopo, il tribunale decide con un decreto successivo, all’esito di un sub-procedimento che resta comunque interno alla stessa liquidazione giudiziale. In entrambi i casi la procedura resta una sola.
Il ragionamento. La Corte ha richiamato la funzione dell’istituto, che sacrifica le residue ragioni dei creditori per consentire a debitori non immeritevoli una ripartenza. La direttiva europea 2019/1023 chiede che la liberazione dai debiti arrivi entro tre anni e senza dover aprire un’altra procedura. Il criterio della legge di delega, che parla di domanda presentata «subito dopo» la chiusura, ha per la Corte un ruolo dirimente nell’interpretare la norma. A questo si aggiunge un dato pratico: nessuna regola obbliga il curatore ad avvisare il debitore che la procedura sta per chiudersi, quindi la chiusura può avvenire senza che il debitore ne sia informato.
Cosa cambia in pratica. Chi esce da una liquidazione giudiziale non perde il diritto all’esdebitazione solo perché la procedura si è già chiusa. La domanda va però presentata al più presto: la Corte ha usato l’espressione «subito dopo» e ha precisato che i creditori non devono restare esposti senza limiti di tempo a una situazione di incertezza. Restano fermi i requisiti sostanziali dell’articolo 280, tra cui l’assenza di condanne per determinati reati, la collaborazione con la curatela e il non aver già ottenuto in passato l’esdebitazione. La Corte ha infine osservato che spetta al legislatore, se lo ritiene opportuno, riordinare la disciplina e definire in modo più preciso il tempo entro cui la domanda può essere presentata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/74