Aborto: niente concorsi riservati ai medici non obiettori (Corte cost. n. 42/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro l’articolo 2, comma 3, della legge della Regione siciliana 5 giugno 2025, n. 23, in materia di sanità. La norma resta in vigore, ma solo perché va letta in un modo preciso: non permette di riservare i concorsi pubblici ai soli medici non obiettori di coscienza.
La norma regionale. L’articolo 2 impone alle aziende sanitarie e ospedaliere siciliane di istituire, dove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza. Il comma 3 aggiunge che quelle aree devono essere dotate di idoneo personale non obiettore di coscienza attraverso le ordinarie procedure selettive di reclutamento e che, se necessario, vanno avviate entro centoventi giorni procedure per reintegrare il personale non obiettore, nei limiti delle piante organiche.
Il ricorso del Governo. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quel comma sostenendo che prefigurasse veri e propri concorsi riservati. Secondo il ricorso, una selezione aperta ai soli non obiettori discriminerebbe gli aspiranti per le loro convinzioni personali e morali, contrasterebbe con la parità di accesso ai pubblici uffici e con il buon andamento dell’amministrazione, e invaderebbe ambiti riservati alla legge dello Stato. L’Avvocatura generale dello Stato ha ricordato che la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza chiede alle strutture di assicurare comunque il servizio, anche attraverso la mobilità del personale, senza prevedere concorsi riservati.
La difesa della Regione. La Regione siciliana ha replicato che la disposizione non istituisce alcuna riserva. I concorsi resterebbero aperti anche agli obiettori: la qualifica di non obiettore rileverebbe solo dopo, nel momento in cui i vincitori vengono assegnati alle diverse unità operative.
Il ragionamento della Corte. La Corte parte dall’articolo 9 della legge n. 194 del 1978. L’obiezione di coscienza è una dichiarazione unilaterale che il personale sanitario può manifestare in qualsiasi momento del rapporto di lavoro. La sfera intima della coscienza, ricorda la Corte richiamando le proprie decisioni precedenti, è il riflesso giuridico più profondo della dignità della persona umana: una volta che il legislatore le ha dato rilievo, non può poi predisporre misure di pressione dirette a provocare il mutamento delle convinzioni. Il concorso pubblico, a sua volta, serve a far accedere i cittadini agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza e a selezionare in base al merito; le eccezioni sono ammesse solo in casi rigorosamente delimitati e per esigenze straordinarie di interesse pubblico.
Perché la riserva non regge. La legge n. 194 non menziona i concorsi riservati ai soli non obiettori: se avesse voluto ammetterli, avrebbe dovuto prevederli espressamente. In più, osserva la Corte, una riserva del genere non sarebbe nemmeno efficace, perché chi vince il concorso può dichiararsi obiettore anche subito dopo l’assunzione. E non è necessaria, perché l’ordinamento offre altre strade per garantire il servizio: la mobilità del personale, le convenzioni con altre strutture sanitarie e i rapporti convenzionati con i medici specialisti ambulatoriali, che tra l’altro non incidono sulle piante organiche.
Il limite della legge regionale. La Corte aggiunge che, se la norma avesse davvero introdotto concorsi riservati, la Regione avrebbe superato i propri poteri. In materia di tutela della salute le leggi regionali possono dettare solo una disciplina di dettaglio e non stabilire esse stesse ulteriori principi fondamentali, che qui sono contenuti nell’articolo 9 della legge n. 194 del 1978.
Cosa cambia in pratica. Le aziende sanitarie siciliane restano obbligate a istituire le aree dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza e a renderle funzionanti. Chi partecipa a un concorso nel servizio sanitario regionale non può però essere escluso perché obiettore di coscienza: il riferimento al personale non obiettore riguarda l’organizzazione interna e l’assegnazione ai reparti, non l’ammissione alle selezioni. Per la donna che chiede l’interruzione di gravidanza il servizio va comunque assicurato, ma con gli strumenti ordinari già previsti: mobilità del personale, convenzioni con altre strutture, incarichi a specialisti convenzionati.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/42