Indennizzi da vaccino: la Corte chiede dati allo Stato (Corte cost. ord. n. 24/2026)
Con l’ordinanza n. 24 del 2026 la Corte costituzionale ha disposto un’istruttoria e ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo. Il merito non è stato deciso: la Corte ha espressamente riservato ogni altra decisione sul ricorso.
Il giudizio. Si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, cioè del ricorso con cui una Regione impugna direttamente una legge dello Stato. La Regione Puglia ha impugnato alcune disposizioni della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la legge di bilancio. L’oggetto riguarda gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.
Che cosa contesta la Regione. Secondo il ricorso, la legge di bilancio non prevede la restituzione alle Regioni delle risorse che esse hanno anticipato per gli indennizzi, né i trasferimenti necessari a coprire il fabbisogno annuale di queste erogazioni. La Regione invoca, tra l’altro, i doveri di solidarietà sociale, il diritto alla salute, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, l’equilibrio dei bilanci, l’autonomia finanziaria regionale, la leale collaborazione e il coordinamento della finanza pubblica.
Perché la Corte non ha deciso. La Corte ha ritenuto necessario acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione. Ha quindi ordinato il deposito di relazioni entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Al Ministero della salute chiede i criteri con cui è stato quantificato lo stanziamento annuale, gli impegni e i pagamenti effettuati, il numero degli indennizzati ai sensi della legge n. 210 del 1992 con la distribuzione per singola Regione e i dati sugli indennizzi previsti da altre leggi. Alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede quali Regioni abbiano chiesto la restituzione delle anticipazioni e in quali sedi. Alla Regione Puglia chiede il numero annuo degli indennizzati e i relativi importi. Al Ragioniere generale dello Stato chiede i criteri di quantificazione del fondo destinato agli oneri sostenuti dalle Regioni per la funzione di concessione degli indennizzi.
Il passaggio successivo. Dopo il deposito delle relazioni, la Corte procederà all’audizione in camera di consiglio del Ragioniere generale dello Stato, di due direttori generali del Ministero della salute e del Segretario generale della Conferenza delle Regioni, con la partecipazione delle parti.
Che cosa resta aperto. Tutto il merito. Nessuna disposizione è stata dichiarata illegittima e nessuna censura è stata respinta. L’ordinanza non incide sulle domande di indennizzo dei singoli cittadini: la questione riguarda i rapporti finanziari tra Stato e Regioni, cioè chi deve sostenere il costo di quelle erogazioni. La decisione arriverà solo al termine dell’istruttoria.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/24