Indebito INPS: trattenuta di un quinto sulla pensione (Corte cost. n. 216/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Quella norma permette all’INPS di recuperare fino a un quinto della pensione quando il pensionato ha incassato somme non dovute o non ha versato i contributi, lasciando comunque intatto l’importo del trattamento minimo.
Il caso. Un pensionato si era rivolto al Tribunale di Ravenna per ottenere una riduzione della trattenuta mensile applicata dall’INPS. L’Istituto aveva ricalcolato la pensione e aveva accertato un debito di oltre 176.000 euro: una quota del trattamento era stata liquidata in misura molto superiore a quella effettivamente spettante. Sull’ammontare del debito le parti erano d’accordo. Il disaccordo riguardava solo quanto l’INPS potesse trattenere ogni mese.
Le due regole a confronto. Il pensionato chiedeva di applicare l’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile. Quella disposizione protegge una fascia di pensione che non si puo’ toccare, pari al doppio dell’assegno sociale e comunque non inferiore a 1.000 euro: il pignoramento colpisce solo la parte che supera quella soglia. L’INPS chiedeva invece di applicare l’articolo 69 della legge n. 153 del 1969, che segue un meccanismo diverso: si calcola un quinto dell’intera pensione, con il solo limite del trattamento minimo.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha ritenuto che il legislatore non avesse coordinato le due discipline. Ne derivava, a suo avviso, una disparita’ di trattamento ingiustificata a favore dell’INPS, una regola in se’ irragionevole e una lesione dell’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha respinto tutti e tre gli argomenti. Sul primo, ha osservato che si tratta del normale rapporto fra una norma generale e una norma speciale. L’articolo 69 riguarda soltanto i crediti che nascono da prestazioni previdenziali non dovute e da contributi non versati: somme che servono a riportare risorse dentro il sistema pensionistico. Questo interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilita’ del sistema, insieme alla funzione di deterrenza della regola, giustifica un bilanciamento diverso da quello previsto per gli altri creditori. Per crediti di altro tipo, ha precisato la Corte, l’INPS resta soggetto alla disciplina comune.
Il minimo vitale. Sul secondo punto, la Corte ha distinto due nozioni costituzionali. I “mezzi necessari per vivere” del primo comma dell’articolo 38 riguardano l’assistenza a chi si trova in stato di bisogno. I “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del secondo comma riguardano i lavoratori e indicano un livello piu’ ampio, legato anche al tenore di vita raggiunto. La soglia dei 1.000 euro del codice di procedura civile non e’ quindi la traduzione definitiva di quel principio costituzionale, e il fatto che l’articolo 69 non la richiami non rende la norma irragionevole.
La discrezionalita’ del legislatore. Individuare la soglia protetta spetta al legislatore, che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza. Fissando quel limite nel trattamento minimo pensionistico il legislatore ha operato una scelta che la Corte non ha ritenuto manifestamente sproporzionata, anche perche’ il trattamento minimo non e’ un valore fisso: viene rivalutato ogni anno in base al costo della vita.
Cosa cambia in pratica. Per chi riceve una richiesta di restituzione dall’INPS legata a somme percepite senza titolo o a contributi non versati, la regola applicabile resta quella dell’articolo 69: la trattenuta puo’ arrivare a un quinto dell’intera pensione e la protezione garantita e’ il trattamento minimo, non la soglia dei 1.000 euro. Restano invece ferme le condizioni che la legge pone per il recupero degli indebiti previdenziali: la Corte ha ricordato che la restituzione e’ dovuta solo in caso di dolo, anche omissivo, del pensionato, e che gli interessi si devono soltanto in caso di dolo commissivo. Per ogni altro credito vantato dall’INPS continua ad applicarsi la regola generale del codice di procedura civile.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/216
Nota della Redazione
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