TFS dipendenti pubblici differito: la Corte rinvia al 2027 (Corte cost. ord. n. 25/2026)
La Corte costituzionale non ha deciso: ha rinviato all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 le questioni sul pagamento ritardato e rateale del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Le norme esaminate sono l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 e l’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010: per ora restano in vigore.
Le regole in discussione. Chi lascia il lavoro pubblico per raggiunti limiti di età o di servizio non riceve subito il trattamento di fine servizio. L’ente erogatore lo liquida trascorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto e lo paga entro i tre mesi successivi; solo dopo maturano gli interessi. A questa attesa si aggiunge il pagamento a rate: importo unico fino a 50.000 euro; due rate annuali sopra i 50.000 e sotto i 100.000 euro; tre rate annuali da 100.000 euro in su.
I casi. Tre TAR hanno sollevato questioni di contenuto analogo: il TAR Marche, il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia. Nei tre giudizi un dirigente della Polizia di Stato in pensione dal 2022 e due dipendenti del Ministero dell’interno collocati in quiescenza nel 2023 e nel 2024 avevano chiesto la condanna dell’INPS a pagare senza dilazione quanto ancora dovuto, con interessi e rivalutazione monetaria.
Il dubbio dei giudici. Secondo i tre tribunali il trattamento di fine servizio è retribuzione differita. L’articolo 36 della Costituzione garantisce una retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro svolto, e questa garanzia riguarda anche i tempi del pagamento. Attendere oltre un anno e poi incassare a rate, senza alcun meccanismo che adegui le somme all’inflazione, svuoterebbe quel diritto. Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno aggiunto la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela i beni della persona. I giudici hanno sottolineato che la Corte aveva già segnalato il problema con le sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, senza che il legislatore vi desse seguito.
Le eccezioni respinte. L’INPS aveva chiesto la restituzione degli atti ai giudici e sollevato numerose eccezioni di inammissibilità. La Corte le ha ritenute tutte infondate.
La posizione della Corte. Nel merito la Corte conferma che il differimento e la rateizzazione restano incompatibili con l’articolo 36 della Costituzione, perché la giusta retribuzione si misura anche sulla tempestività del pagamento. Osserva che il legislatore ha dato solo un primo riscontro parziale: il decreto-legge n. 25 del 2025 ha esteso il pagamento entro tre mesi ai dipendenti invalidi e inidonei, e la legge di bilancio n. 199 del 2025 ha ridotto da dodici a nove mesi il termine di liquidazione, ma solo dal 1° gennaio 2027 e solo per chi maturerà da quella data i requisiti per la pensione. Sono interventi di portata circoscritta, che non si inseriscono in un piano di eliminazione progressiva dei due meccanismi.
Nonostante questo la Corte non annulla le norme. Spiega che cancellarle produrrebbe l’immediata esigibilità di tutti i trattamenti, compresi quelli già maturati e in corso di pagamento, con un impatto rilevante sul fabbisogno di cassa dello Stato. Stabilire la gradualità dell’intervento spetta al legislatore. Per questo la Corte usa i propri poteri di gestione del processo e rinvia la discussione, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, indicando come necessaria una riforma che rimuova le dilazioni entro un orizzonte temporale definito e ragionevole.
Cosa cambia in pratica. Oggi nulla. Chi va in pensione per limiti di età continua ad attendere dodici mesi più tre e a ricevere gli importi più alti in due o tre rate annuali, senza rivalutazione. Dal 1° gennaio 2027 l’attesa scenderà a nove mesi più tre, ma solo per chi maturerà i requisiti da quella data. Il 14 gennaio 2027 la Corte tornerà a esaminare le stesse questioni e valuterà se nel frattempo sarà arrivata una legge che programmi la fine del differimento e della rateizzazione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/25